Sentenza 162/1970 (ECLI:IT:COST:1970:162)
Massima numero 5246
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  12/11/1970;  Decisione del  12/11/1970
Deposito del 18/11/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5245


Titolo
SENT. 162/70 B. LAVORO - LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741, RECANTE NORME TRANSITORIE PER GARANTIRE MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO AI LAVORATORI ("ERGA OMNES") - ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILIZIE DELLA PROVINCIA DI GENOVA - D.P.R. 9 MAGGIO 1961, N. 715 - OBBLIGATORIETA' DELL'ART. 11 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 1 SETTEMBRE 1959 - ISTITUZIONE DI CASSE EDILI - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
Poiche' limite della delega conferita al Governo con la legge 14 luglio 1959, n. 741, per estendere ai non iscritti alle associazioni sindacali clausole di contratti collettivi deve considerarsi la stretta attinenza delle medesime alla finalita' di assicurare ai lavoratori minimi di trattamento economico e normativo, e' costituzionalmente illegittimo l'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 715, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes il quarto comma dell'art. 11 del contratto collettivo di lavoro 1 settembre 1959 per gli operai edili ed affini della provincia di Genova, che stabilisce, con riferimento a tale provincia, l'obbligo degli imprenditori edili di accantonare presso la locale Cassa edile le percentuali spettanti ai lavoratori per ferie, gratifica natalizia e festivita'.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77  co. 1

Altri parametri e norme interposte