Ordinanza 163/1970 (ECLI:IT:COST:1970:163)
Massima numero 5248
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  12/11/1970;  Decisione del  12/11/1970
Deposito del 18/11/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5247


Titolo
ORD. 163/70 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROPORLO - COMMISSIONI PER I TRIBUTI ERARIALI - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE - D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645; R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3270; R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3269; LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N. 1139; LEGGE 5 GENNAIO 1956, N. 1; R.D.L. 19 AGOSTO 1943, N. 737; D.L.L. 8 MARZO 1945, N. 90; LEGGE 29 DICEMBRE 1962, N. 1744.

Testo
Essendo stato deciso (sent. 10 e da ultimo sent. n. 50 del 1969) che le commissioni per i tributi erariali, non avendo carattere di organi giurisdizionali, non sono legittimate a promuovere giudizi di legittimita' costituzionale, le questioni proposte, circa la costituzionalita' di varie leggi tributarie, con diverse ordinanze tutte provenienti da commissioni per i tributi erariali (nella specie: ord. 11 gennaio 1967 della Commissione provinciale delle imposte di Milano, reg. ord. n. 107/67 - G.U. 8 luglio 1967, n. 170, ord. 30 settembre 1967 della Commissione distrettuale delle imposte di Tricarico, reg. ord. n. 255/1967 - G.U. 23 dicembre 1967, n. 321, ed altri diciannove provvedimenti di rimessione) vanno esaminate dalla Corte costituzionale in un unico giudizio e dichiarate manifestamente inammissibili.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 1

Altri parametri e norme interposte