Ordinanza 164/1970 (ECLI:IT:COST:1970:164)
Massima numero 5249
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
12/11/1970; Decisione del
12/11/1970
Deposito del 18/11/1970; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 164/70. SCIOPERO E SERRATA - COD. PEN., ART. 635, SECONDO COMMA, N. 2 - REATI DI DANNEGGIAMENTO COMMESSI DA LAVORATORI O DA DATORI DI LAVORO IN OCCASIONE DI SCIOPERI O SERRATE - ASSUNZIONE COME AGGRAVANTE E PROCEDIBILITA' DI UFFICIO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 40 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 164/70. SCIOPERO E SERRATA - COD. PEN., ART. 635, SECONDO COMMA, N. 2 - REATI DI DANNEGGIAMENTO COMMESSI DA LAVORATORI O DA DATORI DI LAVORO IN OCCASIONE DI SCIOPERI O SERRATE - ASSUNZIONE COME AGGRAVANTE E PROCEDIBILITA' DI UFFICIO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 40 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale le questioni gia' decise con sentenza di accoglimento devono essere dichiarate manifestamente infondate stante l'avvenuta cessazione dell'efficacia della norma impugnata (fattispecie relativa all'art. 635, secondo comma, n. 2, del codice penale, gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con sent. n. 119 del 1970 nella parte in cui prevedeva come circostanza aggravante, e come causa di procedibilita' d'ufficio, del reato di danneggiamento il fatto che tale reato sia commesso da lavoratori in occasione di uno sciopero e da datori di lavoro in occasione di una serrata).
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale le questioni gia' decise con sentenza di accoglimento devono essere dichiarate manifestamente infondate stante l'avvenuta cessazione dell'efficacia della norma impugnata (fattispecie relativa all'art. 635, secondo comma, n. 2, del codice penale, gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con sent. n. 119 del 1970 nella parte in cui prevedeva come circostanza aggravante, e come causa di procedibilita' d'ufficio, del reato di danneggiamento il fatto che tale reato sia commesso da lavoratori in occasione di uno sciopero e da datori di lavoro in occasione di una serrata).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 40
Altri parametri e norme interposte