Sentenza 102/2020 (ECLI:IT:COST:2020:102)
Massima numero 43100
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
06/05/2020; Decisione del
06/05/2020
Deposito del 29/05/2020; Pubblicazione in G. U. 03/06/2020
Titolo
Minori - Salvaguardia del superiore interesse del minore - Riconoscimento e tutela sia nell'ordinamento internazionale che in quello costituzionale.
Minori - Salvaguardia del superiore interesse del minore - Riconoscimento e tutela sia nell'ordinamento internazionale che in quello costituzionale.
Testo
Il principio secondo cui in tutte le decisioni relative ai minori di competenza delle pubbliche autorità, compresi i tribunali, deve essere riconosciuto rilievo primario alla salvaguardia dei "migliori interessi" o dell'"interesse superiore" del minore, nasce nell'ambito del diritto internazionale dei diritti umani a partire dalla Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo, e di qui confluito nella Convenzione sui diritti del fanciullo e nella CDFUE, per essere assunto dalla Corte EDU quale contenuto implicito del diritto alla vita familiare di cui all'art. 8 CEDU. Tale principio - già declinato dalla giurisprudenza costituzionale, con riferimento all'art. 30 Cost., come necessità che nelle decisioni concernenti il minore venga sempre ricercata la soluzione ottimale "in concreto" per l'interesse del minore, quella cioè che più garantisca, soprattutto dal punto di vista morale, la miglior "cura della persona"- è stato considerato come incorporato altresì nell'art. 31 Cost., il cui contenuto appare dunque arricchito e completato dall'indicazione proveniente dal diritto internazionale. (Precedenti citati: sentenze n. 187 del 2019, n. 272 del 2017, n. 76 del 2017, n. 17 del 2017, n. 239 del 2014 e n. 11 del 1981).
Il principio secondo cui in tutte le decisioni relative ai minori di competenza delle pubbliche autorità, compresi i tribunali, deve essere riconosciuto rilievo primario alla salvaguardia dei "migliori interessi" o dell'"interesse superiore" del minore, nasce nell'ambito del diritto internazionale dei diritti umani a partire dalla Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo, e di qui confluito nella Convenzione sui diritti del fanciullo e nella CDFUE, per essere assunto dalla Corte EDU quale contenuto implicito del diritto alla vita familiare di cui all'art. 8 CEDU. Tale principio - già declinato dalla giurisprudenza costituzionale, con riferimento all'art. 30 Cost., come necessità che nelle decisioni concernenti il minore venga sempre ricercata la soluzione ottimale "in concreto" per l'interesse del minore, quella cioè che più garantisca, soprattutto dal punto di vista morale, la miglior "cura della persona"- è stato considerato come incorporato altresì nell'art. 31 Cost., il cui contenuto appare dunque arricchito e completato dall'indicazione proveniente dal diritto internazionale. (Precedenti citati: sentenze n. 187 del 2019, n. 272 del 2017, n. 76 del 2017, n. 17 del 2017, n. 239 del 2014 e n. 11 del 1981).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 30
Costituzione
art. 31
Altri parametri e norme interposte
convenzione ONU diritti del fanciullo
n.
art.
dichiarazione ONU diritti del fanciullo
n.
art.
Carta dei diritti fondamentali U.E.
n.
art.
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 8