Sentenza 173/1970 (ECLI:IT:COST:1970:173)
Massima numero 5258
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
26/11/1970; Decisione del
26/11/1970
Deposito del 02/12/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 173/70 A. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - PROVVEDIMENTI DI SUPPLENZA DI MAGISTRATI - CARATTERI - DISTINZIONE DALLE APPLICAZIONI, ASSEGNAZIONE E TRASFERIMENTI.
SENT. 173/70 A. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - PROVVEDIMENTI DI SUPPLENZA DI MAGISTRATI - CARATTERI - DISTINZIONE DALLE APPLICAZIONI, ASSEGNAZIONE E TRASFERIMENTI.
Testo
Nella disciplina della supplenza di magistrati mancanti assenti o impediti con altri magistrati appartenuti allo stesso o ad altro ufficio del distretto, disposta dai capi delle corti di appello al fine di assicurare il funzionamento di un ufficio o la composizione di un collegio (disciplina dettata dall'art. 2 del D.L. Lgt. 3 maggio 1945, n. 232 e dalle successive norme che ne richiamano il contenuto: artt. 1 della legge 5 marzo 1951, n. 190 e 63, secondo comma, del D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916), permangono della supplenza stessa i caratteri peculiari della urgenza, temporaneita' e provvisorieta', gia' stabiliti dall'art. 101 dell'ordinamento giudiziario (approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), in riferimento ad eccezionali situazioni determinatesi negli uffici giudiziari. La ricorrenza di tali caratteri vale a distinguere la supplenza cosi' dalle applicazioni propriamente dette (prevedute dagli artt. 110 segg. dell'ordinamento giudiziario e successive modificazioni), come dalle assegnazioni e dai trasferimenti demandati al Cons. Sup. della Magistratura.
Nella disciplina della supplenza di magistrati mancanti assenti o impediti con altri magistrati appartenuti allo stesso o ad altro ufficio del distretto, disposta dai capi delle corti di appello al fine di assicurare il funzionamento di un ufficio o la composizione di un collegio (disciplina dettata dall'art. 2 del D.L. Lgt. 3 maggio 1945, n. 232 e dalle successive norme che ne richiamano il contenuto: artt. 1 della legge 5 marzo 1951, n. 190 e 63, secondo comma, del D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916), permangono della supplenza stessa i caratteri peculiari della urgenza, temporaneita' e provvisorieta', gia' stabiliti dall'art. 101 dell'ordinamento giudiziario (approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), in riferimento ad eccezionali situazioni determinatesi negli uffici giudiziari. La ricorrenza di tali caratteri vale a distinguere la supplenza cosi' dalle applicazioni propriamente dette (prevedute dagli artt. 110 segg. dell'ordinamento giudiziario e successive modificazioni), come dalle assegnazioni e dai trasferimenti demandati al Cons. Sup. della Magistratura.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte