Sentenza 173/1970 (ECLI:IT:COST:1970:173)
Massima numero 5260
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
26/11/1970; Decisione del
26/11/1970
Deposito del 02/12/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 173/70 C. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - INAMOVIBILITA' DEI MAGISTRATI - COSTITUZIONE, ART. 107 - GARANTISCE LA CONSERVAZIONE DELLA SEDE E DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE CON DECISIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - POTERE DEL CAPO DELLA CORTE DI APPELLO DI ADOTTARE PROVVEDIMENTI PER LA SUPPLENZA DI MAGISTRATI - NON VIOLA L'ART. 107 DELLA COSTITUZIONE.
SENT. 173/70 C. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - INAMOVIBILITA' DEI MAGISTRATI - COSTITUZIONE, ART. 107 - GARANTISCE LA CONSERVAZIONE DELLA SEDE E DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE CON DECISIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - POTERE DEL CAPO DELLA CORTE DI APPELLO DI ADOTTARE PROVVEDIMENTI PER LA SUPPLENZA DI MAGISTRATI - NON VIOLA L'ART. 107 DELLA COSTITUZIONE.
Testo
L'inamovibilita' dei magistrati, dall'art. 107 Cost. e nel quadro delle garanzie di indipendenza dei giudici, e' espressamente posta a presidio soltanto della conservazione della sede e delle funzioni che siano state attribuite permanentemente con deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura. Con la garanzia di inamovibilita' non e' incompatibile il potere conferito ai capi delle corti di appello di destinare solo temporaneamente un magistrato del distretto all'esercizio di funzioni giurisdizionali in ufficio diverso da quello che ne costituisce la sede secondo l'organico (art. 101 Ord. giud. approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12; art. 2 D.L. Lgt. 3 maggio 1945, n. 232; art. 1 legge 5 marzo 1951 n. 190 e 63, secondo comma, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916).
L'inamovibilita' dei magistrati, dall'art. 107 Cost. e nel quadro delle garanzie di indipendenza dei giudici, e' espressamente posta a presidio soltanto della conservazione della sede e delle funzioni che siano state attribuite permanentemente con deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura. Con la garanzia di inamovibilita' non e' incompatibile il potere conferito ai capi delle corti di appello di destinare solo temporaneamente un magistrato del distretto all'esercizio di funzioni giurisdizionali in ufficio diverso da quello che ne costituisce la sede secondo l'organico (art. 101 Ord. giud. approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12; art. 2 D.L. Lgt. 3 maggio 1945, n. 232; art. 1 legge 5 marzo 1951 n. 190 e 63, secondo comma, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 107
Altri parametri e norme interposte