Sentenza 173/1970 (ECLI:IT:COST:1970:173)
Massima numero 5261
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
26/11/1970; Decisione del
26/11/1970
Deposito del 02/12/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 173/70 D. GIUDICE NATURALE - COSTITUZIONE, ART. 25, PRIMO COMMA - NON ESCLUDE CHE SI POSSA FAR FRONTE A CARENZE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI CON PROVVEDIMENTI TEMPORANEI E CONTINGENTI. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - POTERE DEL CAPO DELLA CORTE DI APPELLO DI ADOTTARE PROVVEDIMENTI PER LA SUPPLENZA DI MAGISTRATI - R.D. 30 GENNAIO 1941, N. 12, ART. 101, SECONDO COMMA; D.L.LGT. 3 MAGGIO 1945, N. 232, ART. 2, PRIMO COMMA; LEGGE 5 MARZO 1951, N. 190, ART. 1; D.P.R. 16 SETTEMBRE 1958, N. 916, ART. 63 - NON VIOLANO IL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 173/70 D. GIUDICE NATURALE - COSTITUZIONE, ART. 25, PRIMO COMMA - NON ESCLUDE CHE SI POSSA FAR FRONTE A CARENZE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI CON PROVVEDIMENTI TEMPORANEI E CONTINGENTI. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - POTERE DEL CAPO DELLA CORTE DI APPELLO DI ADOTTARE PROVVEDIMENTI PER LA SUPPLENZA DI MAGISTRATI - R.D. 30 GENNAIO 1941, N. 12, ART. 101, SECONDO COMMA; D.L.LGT. 3 MAGGIO 1945, N. 232, ART. 2, PRIMO COMMA; LEGGE 5 MARZO 1951, N. 190, ART. 1; D.P.R. 16 SETTEMBRE 1958, N. 916, ART. 63 - NON VIOLANO IL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il principio del giudice naturale non esclude, nell'interesse della continuita' e prontezza della funzione giurisdizionale, che alle carenze determinatesi negli uffici giudiziari, si faccia fronte, man mano che se ne riveli l'obiettiva esigenza, mediante provvedimenti temporanei e contingenti di supplenza, certamente non preordinati a costituire l'organo giudicante in vista di determinati processi o controversie. E' infondata, pertanto, la questione di legittimita' in riferimento all'art. 25 Cost., degli artt. 101 ordinamento giudiziario (approv. con R.D. 30.1.1941, n. 12) e 2 del D.L. Lgt. 3 maggio 1945, n. 232 (prorogato con l'art. 1 della legge 5 marzo 1951, n. 190).
Il principio del giudice naturale non esclude, nell'interesse della continuita' e prontezza della funzione giurisdizionale, che alle carenze determinatesi negli uffici giudiziari, si faccia fronte, man mano che se ne riveli l'obiettiva esigenza, mediante provvedimenti temporanei e contingenti di supplenza, certamente non preordinati a costituire l'organo giudicante in vista di determinati processi o controversie. E' infondata, pertanto, la questione di legittimita' in riferimento all'art. 25 Cost., degli artt. 101 ordinamento giudiziario (approv. con R.D. 30.1.1941, n. 12) e 2 del D.L. Lgt. 3 maggio 1945, n. 232 (prorogato con l'art. 1 della legge 5 marzo 1951, n. 190).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 1
Altri parametri e norme interposte