Sentenza 173/1970 (ECLI:IT:COST:1970:173)
Massima numero 5262
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  26/11/1970;  Decisione del  26/11/1970
Deposito del 02/12/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5258  5259  5260  5261


Titolo
SENT. 173/70 E. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - POTERE DEL CAPO DELLA CORTE DI APPELLO DI ADOTTARE PROVVEDIMENTI PER LA SUPPLENZA DI MAGISTRATI - R.D. 30 GENNAIO 1941, N. 12, ART. 101, SECONDO COMMA, E D.L.LGT. 3 MAGGIO 1945, N. 232, ART. 2 - FACOLTA' DI REVOCA DELLA SUPPLENZA, SUOI LIMITI, MOTIVAZIONE E SINDACABILITA' - SUSSISTENZA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE E DELLA GARANZIA DI INAMOVIBILITA' DEI MAGISTRATI - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
In riferimento al principio del giudice naturale (art. 25 Cost.) non ha fondamento la questione sulla costituzionalita' dell'art. 101 ordinamento giudiziario e dell'art. 2 del D.L. Lgt. n. 232 del 3 maggio 1945, nella parte in cui non esclude che il capo della corte di appello revochi il provvedimento di supplenza prima della scadenza del termine fissato nello stesso decreto di designazione. La facolta' di revoca della supplenza, ancorche' non espressamente preveduta dalle norme impugnate, discende dai principi generali sugli atti amministrativi, fra i quali sono da comprendere i provvedimenti adottati, nella materia in esame, dai capi delle corti. Non puo' negarsi, in base ai detti principi, che all'autorita' competente all'esercizio discrezionale di una pubblica funzione spetti, normalmente, anche la potesta' di far cessare gli effetti dell'atto gia' emanato, allorche' cio' si reputi rispondere meglio a finalita' di pubblico interesse. Dagli stessi principi derivano altresi' limiti cosi' alla revoca come gia' all'emanazione dei detti provvedimenti; limiti preordinati, in modo esclusivo, ad obiettive esigenze dell'organizzazione dei servizi giudiziari. Ne' va pretermesso il dovere di una congrua motivazione, affinche' di tali esigenze venga data adeguata enunciazione, ai fini di eventuale sindacato sui provvedimenti medesimi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 1

Altri parametri e norme interposte