Sentenza 102/2020 (ECLI:IT:COST:2020:102)
Massima numero 43101
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  06/05/2020;  Decisione del  06/05/2020
Deposito del 29/05/2020; Pubblicazione in G. U. 03/06/2020
Massime associate alla pronuncia:  43096  43097  43098  43099  43100  43102


Titolo
Reati e pene - Sottrazione e trattenimento di minore all'estero commesso dal genitore - Pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale - Applicazione automatica, anziché discrezionale, da parte del giudice, sulla base della valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto - Irragionevolezza e violazione del diritto del minore a mantenere relazioni con entrambi i genitori - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost., interpretati anche alla luce degli obblighi internazionali e del diritto dell'Unione europea in materia di tutela di minori - l'art. 574-bis, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che la condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di sottrazione e mantenimento di minore all'estero ai danni del figlio minore comporta la sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporre la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale. La norma censurata dalla Cassazione colpisce direttamente e in modo automatico, accanto al condannato, anche il minore, comportando per il genitore sospeso dall'esercizio della sua responsabilità la privazione di ogni potere decisionale nell'interesse del figlio. Non è pertanto ragionevole assumere che essa costituisca sempre e necessariamente la soluzione ottimale per il minore, considerate la varietà dei fatti sussumibili nell'art. 574-bis cod. pen. e l'evoluzione, successiva al reato, delle relazioni tra il figlio e il genitore, che potrebbero corrispondere a un preciso interesse del primo, da salvaguardare in via preminente rispetto alle esigenze punitive nei confronti di chi abbia violato la legge penale. All'irragionevole automatismo occorre quindi sostituire il dovere per il giudice penale di valutare caso per caso se la pena accessoria risponda in concreto all'interesse del minore, da apprezzarsi in relazione alla situazione esistente al momento della pronuncia della sentenza di condanna. Spetta invece al legislatore riconsiderare se il giudice penale sia il più idoneo a compiere tale valutazione, ferma restando la necessità di assicurare un coordinamento con le altre autorità giurisdizionali (tribunale per i minorenni o tribunale ordinario civile) già investite della situazione del minore, anche al fine di garantire che egli sia sentito e venga tenuta in debito conto la sua opinione. (Precedenti citati: sentenze n. 211 del 2018, n. 7 del 2013, n. 31 del 2012, n. 364 del 1988).

Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 574  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 30

Costituzione  art. 31

Altri parametri e norme interposte