Sentenza 175/1970 (ECLI:IT:COST:1970:175)
Massima numero 5266
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
26/11/1970; Decisione del
26/11/1970
Deposito del 02/12/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 175/70 A. PROCESSO PENALE - TESTIMONI - REGOLE PER L'ESAME TESTIMONIALE - LIMITE AI POTERI DEL GIUDICE COSTITUITO DAL SEGRETO DI POLIZIA - COD. PROC. PEN., ART. 349, ULTIMO COMMA - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - DIVERSITA' DELLA QUESTIONE RISPETTO AD ALTRA GIA' DECISA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 175/70 A. PROCESSO PENALE - TESTIMONI - REGOLE PER L'ESAME TESTIMONIALE - LIMITE AI POTERI DEL GIUDICE COSTITUITO DAL SEGRETO DI POLIZIA - COD. PROC. PEN., ART. 349, ULTIMO COMMA - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - DIVERSITA' DELLA QUESTIONE RISPETTO AD ALTRA GIA' DECISA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 349, u. co., del cod. proc. penale (che fa divieto al giudice di obbligare la polizia giudiziaria a rivelare i nomi delle persone che ad essa hanno dato notizie e di ricevere dalla Polizia tali notizie ove gli ufficiali o gli agenti non ritengano di dover manifestare i nomi degli informatori), in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, e' obiettivamente diversa da quella decisa con sent. n. 114 del 1968 a proposito di una denuncia concernente la sola prima parte della medesima disposizione e riferita alla pretesa violazione degli artt. 109 e 3 della Costituzione (e di quest'ultimo, peraltro, sotto un profilo differente da quello prospettato dalla suddetta ordinanza).
La questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 349, u. co., del cod. proc. penale (che fa divieto al giudice di obbligare la polizia giudiziaria a rivelare i nomi delle persone che ad essa hanno dato notizie e di ricevere dalla Polizia tali notizie ove gli ufficiali o gli agenti non ritengano di dover manifestare i nomi degli informatori), in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, e' obiettivamente diversa da quella decisa con sent. n. 114 del 1968 a proposito di una denuncia concernente la sola prima parte della medesima disposizione e riferita alla pretesa violazione degli artt. 109 e 3 della Costituzione (e di quest'ultimo, peraltro, sotto un profilo differente da quello prospettato dalla suddetta ordinanza).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte