Sentenza 175/1970 (ECLI:IT:COST:1970:175)
Massima numero 5272
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
26/11/1970; Decisione del
26/11/1970
Deposito del 02/12/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 175/70 G. PROCESSO PENALE - TESTIMONI - REGOLE PER L'ESAME TESTIMONIALE - LIMITE AI POTERI DEL GIUDICE COSTITUITO DAL SEGRETO DI POLIZIA - COD. PROC. PEN., ART. 349, ULTIMO COMMA - IMPLICA DIVIETO PER LA POLIZIA GIUDIZIARIA DI FORNIRE AL GIUDICE NOTIZIE DATE DA PERSONE I CUI NOMI ESSA NON RITENGA DI RILEVARE - SANZIONE DELLA NULLITA' IN CASO DI VIOLAZIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 175/70 G. PROCESSO PENALE - TESTIMONI - REGOLE PER L'ESAME TESTIMONIALE - LIMITE AI POTERI DEL GIUDICE COSTITUITO DAL SEGRETO DI POLIZIA - COD. PROC. PEN., ART. 349, ULTIMO COMMA - IMPLICA DIVIETO PER LA POLIZIA GIUDIZIARIA DI FORNIRE AL GIUDICE NOTIZIE DATE DA PERSONE I CUI NOMI ESSA NON RITENGA DI RILEVARE - SANZIONE DELLA NULLITA' IN CASO DI VIOLAZIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 349, ultimo comma, cod. proc. penale, vietando al giudice di ricevere dalla polizia giudiziaria notizie date da persone i cui nomi essa non ritenga rivelare, indirettamente ma inequivocabilmente vieta alla polizia giudiziaria di fornirgliele, relegando quelle informazioni nel campo delle circostanze, processualmente irrilevanti, che hanno indotto la polizia a ricercare in una certa direzione le tracce e le prove del reato. Una corretta interpretazione della norma, percio', esclude perentoriamente la possibilita' che il giudice, nell'ambito del suo prudente apprezzamento delle circostanze di causa, finisca col basare sulle c.d. confidenze la propria decisione. La sanzione di nullita', che espressamente assiste quel divieto, consente inoltre all'interessato di ottenere la repressione della violazione di legge nella quale eventualmente il giudice sia incorso. Deve quindi ritenersi che l'art. 349, ultimo comma, cod. proc. penale (nei casi in cui le notizie confidenziali siano servite alla polizia come strumenti per acquisire prove di colpevolezza) soddisfi l'interesse alla realizzazione della giustizia senza apportare sostanziali e rilevanti restrizioni al diritto di difesa.
L'art. 349, ultimo comma, cod. proc. penale, vietando al giudice di ricevere dalla polizia giudiziaria notizie date da persone i cui nomi essa non ritenga rivelare, indirettamente ma inequivocabilmente vieta alla polizia giudiziaria di fornirgliele, relegando quelle informazioni nel campo delle circostanze, processualmente irrilevanti, che hanno indotto la polizia a ricercare in una certa direzione le tracce e le prove del reato. Una corretta interpretazione della norma, percio', esclude perentoriamente la possibilita' che il giudice, nell'ambito del suo prudente apprezzamento delle circostanze di causa, finisca col basare sulle c.d. confidenze la propria decisione. La sanzione di nullita', che espressamente assiste quel divieto, consente inoltre all'interessato di ottenere la repressione della violazione di legge nella quale eventualmente il giudice sia incorso. Deve quindi ritenersi che l'art. 349, ultimo comma, cod. proc. penale (nei casi in cui le notizie confidenziali siano servite alla polizia come strumenti per acquisire prove di colpevolezza) soddisfi l'interesse alla realizzazione della giustizia senza apportare sostanziali e rilevanti restrizioni al diritto di difesa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte