Sentenza 175/1970 (ECLI:IT:COST:1970:175)
Massima numero 5276
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
26/11/1970; Decisione del
26/11/1970
Deposito del 02/12/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 175/70 M. PROCESSO PENALE - TESTIMONI - REGOLE PER L'ESAME TESTIMONIALE - LIMITE AI POTERI DEL GIUDICE COSTITUITO DAL SEGRETO DI POLIZIA - COD. PROC. PEN., ART. 349, ULTIMO COMMA - EVENTUALE INTERESSE DELL'IMPUTATO ALL'ACQUISIZIONE AL PROCESSO DI NOTIZIE DATE ALLA POLIZIA DAI "CONFIDENTI" - IPOTESI MARGINALI DI APPLICAZIONE DELLA NORMA - POSSIBILI LIMITAZIONI AL DIRITTO DI DIFESA NON RIDONDANTI IN LESIONE DELL'ART. 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 175/70 M. PROCESSO PENALE - TESTIMONI - REGOLE PER L'ESAME TESTIMONIALE - LIMITE AI POTERI DEL GIUDICE COSTITUITO DAL SEGRETO DI POLIZIA - COD. PROC. PEN., ART. 349, ULTIMO COMMA - EVENTUALE INTERESSE DELL'IMPUTATO ALL'ACQUISIZIONE AL PROCESSO DI NOTIZIE DATE ALLA POLIZIA DAI "CONFIDENTI" - IPOTESI MARGINALI DI APPLICAZIONE DELLA NORMA - POSSIBILI LIMITAZIONI AL DIRITTO DI DIFESA NON RIDONDANTI IN LESIONE DELL'ART. 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Anche quando potrebbe sussistere un qualche interesse dell'imputato all'acquisizione al processo delle notizie date alla polizia giudiziaria da persone i cui nomi essa non ritenga da rivelare (per es. di notizia ad esclusivo carico di un coimputato o di notizia in tutto o in parte favorevole all'imputato) e' da escludersi che la disposizione dell'art. 349, ultimo comma, cod. proc. penale, che vieta al giudice di ricevere tali notizie, pregiudichi l'esercizio del diritto di difesa dell'imputato. Con cio' non si vuole escludere che in ipotesi marginali l'applicazione della norma possa recare una qualche limitazione al diritto di difesa, ma solo constatare che questo diritto in nessun caso subisce una lesione tale da indurre a ritenere violato l'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
Anche quando potrebbe sussistere un qualche interesse dell'imputato all'acquisizione al processo delle notizie date alla polizia giudiziaria da persone i cui nomi essa non ritenga da rivelare (per es. di notizia ad esclusivo carico di un coimputato o di notizia in tutto o in parte favorevole all'imputato) e' da escludersi che la disposizione dell'art. 349, ultimo comma, cod. proc. penale, che vieta al giudice di ricevere tali notizie, pregiudichi l'esercizio del diritto di difesa dell'imputato. Con cio' non si vuole escludere che in ipotesi marginali l'applicazione della norma possa recare una qualche limitazione al diritto di difesa, ma solo constatare che questo diritto in nessun caso subisce una lesione tale da indurre a ritenere violato l'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte