Sentenza 175/1970 (ECLI:IT:COST:1970:175)
Massima numero 5277
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
26/11/1970; Decisione del
26/11/1970
Deposito del 02/12/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 175/70 N. PROCESSO PENALE - TESTIMONI - FACOLTA' DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA DI RIVELARE O NON RIVELARE IL NOME DEL "CONFIDENTE" EX ART. 349, ULTIMO COMMA, DEL COD. PROC. PENALE - FINALITA' E LIMITI DEL POTERE - SUSSISTENZA DI SANZIONI IN CASO DI ABUSO.
SENT. 175/70 N. PROCESSO PENALE - TESTIMONI - FACOLTA' DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA DI RIVELARE O NON RIVELARE IL NOME DEL "CONFIDENTE" EX ART. 349, ULTIMO COMMA, DEL COD. PROC. PENALE - FINALITA' E LIMITI DEL POTERE - SUSSISTENZA DI SANZIONI IN CASO DI ABUSO.
Testo
La facolta' di rivelare o non rivelare il nome del confidente e' attribuita alla polizia giudiziaria dall'art. 349, ultimo comma, c.p.p., in considerazione delle esigenze connesse all'espletamento delle sue funzioni. Questa finalita' segna i confini del suo potere, il cui abuso - come venne gia' chiarito nella sent. n. 114 del 1968 - non sottrae alle sanzioni, penali o disciplinari, previste dall'ordinamento.
La facolta' di rivelare o non rivelare il nome del confidente e' attribuita alla polizia giudiziaria dall'art. 349, ultimo comma, c.p.p., in considerazione delle esigenze connesse all'espletamento delle sue funzioni. Questa finalita' segna i confini del suo potere, il cui abuso - come venne gia' chiarito nella sent. n. 114 del 1968 - non sottrae alle sanzioni, penali o disciplinari, previste dall'ordinamento.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte