Sentenza 175/1970 (ECLI:IT:COST:1970:175)
Massima numero 5279
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
26/11/1970; Decisione del
26/11/1970
Deposito del 02/12/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 175/70 P. PROCESSO PENALE - TESTIMONI - COD. PROC. PEN., ART. 349, ULTIMO COMMA - FACOLTA' DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA DI RIVELARE O NON RIVELARE IN NOME DEL "CONFIDENTE" - NON CONFERISCE UNA DISCREZIONALITA' ASSOLUTA O UN POTERE CHE SI RISOLVA IN UN ARBITRIO - RATIO DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 175/70 P. PROCESSO PENALE - TESTIMONI - COD. PROC. PEN., ART. 349, ULTIMO COMMA - FACOLTA' DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA DI RIVELARE O NON RIVELARE IN NOME DEL "CONFIDENTE" - NON CONFERISCE UNA DISCREZIONALITA' ASSOLUTA O UN POTERE CHE SI RISOLVA IN UN ARBITRIO - RATIO DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Secondo la ratio della norma dell'art. 349, ultimo comma, c.p.p., la facolta' di rivelare e non rivelare il nome del confidente e' attribuita alla polizia giudiziaria in considerazione delle esigenze connesse all'espletamento delle sue funzioni istituzionali. E' quindi priva di fondamento la premessa da cui e' partito il giudice istruttore presso il Tribunale di Pesaro nel proporre la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 349, ultimo comma, cod. proc. pen., in riferimento all'art. 3 della Costituzione, che la disposizione impugnata attribuisca alla polizia giudiziaria una "discrezionalita' assoluta" e quindi un potere che si risolve in un "arbitrio".
Secondo la ratio della norma dell'art. 349, ultimo comma, c.p.p., la facolta' di rivelare e non rivelare il nome del confidente e' attribuita alla polizia giudiziaria in considerazione delle esigenze connesse all'espletamento delle sue funzioni istituzionali. E' quindi priva di fondamento la premessa da cui e' partito il giudice istruttore presso il Tribunale di Pesaro nel proporre la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 349, ultimo comma, cod. proc. pen., in riferimento all'art. 3 della Costituzione, che la disposizione impugnata attribuisca alla polizia giudiziaria una "discrezionalita' assoluta" e quindi un potere che si risolve in un "arbitrio".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte