Sentenza 177/1970 (ECLI:IT:COST:1970:177)
Massima numero 5282
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  26/11/1970;  Decisione del  26/11/1970
Deposito del 02/12/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5281


Titolo
SENT. 177/70 B. FAMIGLIA - DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA - SOTTRAZIONE CONSENSUALE DI MINORENNI - COD. PEN., ART. 573, PRIMO COMMA - REATO COMMESSO DALLA MADRE - PRETESA ILLEGITTIMITA' PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA PER LA CORRELATIVA IPOTESI IN CUI SIA IL MARITO A SOTTRARRE ALLA MADRE IL MINORE - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE RISPETTO AL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 573, primo comma, del cod. penale, sollevata in una fattispecie in cui la sottrazione consensuale del minore era stata commessa dalla madre, per violazione del principio di eguaglianza rispetto alla correlativa ipotesi di sottrazione del minore alla madre da parte del padre. Infatti, qualora la tesi dell'incostituzionalita' venisse accolta sotto il profilo dell'esclusiva addebitabilita' alla madre, la relativa statuizione non avrebbe influenza sulla decisione del caso concreto, in quanto la (conseguente) punibilita' del padre per la sottrazione del figlio minore alla madre non escluderebbe la punibilita' della madre per la sottrazione del minore al padre.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte