Sentenza 178/1970 (ECLI:IT:COST:1970:178)
Massima numero 5283
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
26/11/1970; Decisione del
26/11/1970
Deposito del 02/12/1970; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 178/70. DIRITTO DI DIFESA - DIFESA TECNICA - COD. PROC. CIV., ART. 301, TERZO COMMA - RINUNCIA AL MANDATO - NON DETERMINA INTERRUZIONE DEL PROCESSO - VIOLAZIONE DELL'ART. 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 178/70. DIRITTO DI DIFESA - DIFESA TECNICA - COD. PROC. CIV., ART. 301, TERZO COMMA - RINUNCIA AL MANDATO - NON DETERMINA INTERRUZIONE DEL PROCESSO - VIOLAZIONE DELL'ART. 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il diritto alla difesa, garantito in ogni stato e grado del procedimento dall'art. 24 della Costituzione, implica l'effettiva assistenza tecnica e professionale della parte, ma non richiede che il processo debba essere interrotto in caso di rinuncia del difensore al mandato. Questa ipotesi, infatti, e' regolata secondo i principi generali propri del rapporto di mandato per i quali la rinuncia, in quanto atto recettizio, deve essere portata a conoscenza del mandante e l'inosservanza di questo obbligo e' causa di responsabilita' del rinunciante. Di conseguenza, e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 301, ultimo comma, cod. proc. civile, per il quale appunto la rinuncia al mandato non costituisce causa di interruzione del processo, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Il diritto alla difesa, garantito in ogni stato e grado del procedimento dall'art. 24 della Costituzione, implica l'effettiva assistenza tecnica e professionale della parte, ma non richiede che il processo debba essere interrotto in caso di rinuncia del difensore al mandato. Questa ipotesi, infatti, e' regolata secondo i principi generali propri del rapporto di mandato per i quali la rinuncia, in quanto atto recettizio, deve essere portata a conoscenza del mandante e l'inosservanza di questo obbligo e' causa di responsabilita' del rinunciante. Di conseguenza, e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 301, ultimo comma, cod. proc. civile, per il quale appunto la rinuncia al mandato non costituisce causa di interruzione del processo, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte