Sentenza 179/1970 (ECLI:IT:COST:1970:179)
Massima numero 5284
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  26/11/1970;  Decisione del  26/11/1970
Deposito del 02/12/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5285  5286


Titolo
SENT. 179/70 A. IMPIEGO PUBBLICO - ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI ANZIANITA' - MORTE DEL DIPENDENTE NON DI RUOLO DELLO STATO E DEL DIPENDENTE NELL'AMBITO DI UN RAPPORTO DI LAVORO PRIVATO - D.L.C.P.S. 4 APRILE 1947, N. 207, ART. 9, TERZO COMMA - DIRITTO ALL'INDENNITA' RISERVATO AI FIGLI MAGGIORENNI SOLO SE VIVENTI A CARICO DEL DIPENDENTE DECEDUTO - DIVERSITA' DALLA DISCIPLINA GIURIDICA DETTATA DALL'ART. 2122 DEL COD. CIVILE - RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La diversita' di disciplina giuridica dettata dall'art. 9 del D.L.C.P.S. n. 207 del 1947 e dall'art. 2122 del codice civile, in ordine alla attribuzione della indennita' di anzianita' in caso di morte, rispettivamente, del dipendente non di ruolo dello Stato e del dipendente nell'ambito di un rapporto di lavoro privato, pur non trovando riscontro in una oggettiva ed importante diversita' dei due rapporti, ha una razionale giustificazione. Infatti, pur dovendosi ritenere che l'indennita' (di anzianita') dovuta in caso di cessazione del rapporto di impiego o di lavoro per morte del lavoratore faccia parte del complessivo trattamento retributivo del lavoro, tuttavia i beneficiari di tale indennita' sono individuati sulla base di determinate situazioni che li collegano al defunto lavoratore: onde non e' irrazionale il citato articolo 9 allorche' ha inteso riservare l'indennita' ai figli maggiorenni solo se viventi a carico del dipendente deceduto.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte