Sentenza 103/2020 (ECLI:IT:COST:2020:103)
Massima numero 43429
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
22/04/2020; Decisione del
22/04/2020
Deposito del 29/05/2020; Pubblicazione in G. U. 03/06/2020
Titolo
Atto e provvedimento amministrativo - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Concessioni di impianti funiviari a uso turistico-sportivo rilasciate prima dell'entrata in vigore della legge prov. Bolzano n. 10 del 2018 - Necessità dello svolgimento di procedure di evidenza pubblica - Esclusione - Denunciata restrizione del libero stabilimento e prestazione dei servizi all'interno dell'Unione europea, nonché illegittima qualificazione come concessione di un servizio economico di interesse generale (SIEG) - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni.
Atto e provvedimento amministrativo - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Concessioni di impianti funiviari a uso turistico-sportivo rilasciate prima dell'entrata in vigore della legge prov. Bolzano n. 10 del 2018 - Necessità dello svolgimento di procedure di evidenza pubblica - Esclusione - Denunciata restrizione del libero stabilimento e prestazione dei servizi all'interno dell'Unione europea, nonché illegittima qualificazione come concessione di un servizio economico di interesse generale (SIEG) - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni.
Testo
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TRGA, sez. aut. di Bolzano, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 49, 56 e 106 TFUE - dell'art. 45 della legge prov. Bolzano n. 10 del 2018, il quale dispone che le concessioni e i relativi rinnovi relativi a impianti funiviari a uso turistico-sportivo - rilasciate anteriormente alla entrata in vigore della medesima legge provinciale, ai sensi della legge prov. Bolzano n. 87 del 1973 e della legge prov. Bolzano n. 1 del 2006 - si configurano come provvedimenti autorizzatori riconducibili alla previsione dell'art. 164, comma 1, secondo periodo, cod. contratti pubblici, ricadendo così al di fuori dell'ambito delle disposizioni che impongono l'indizione di procedure a evidenza pubblica. Il rimettente non ha svolto la benché minima argomentazione volta a chiarire perché la disposizione censurata si ponga in contrasto con le indicate disposizioni di diritto primario dell'Unione europea.
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TRGA, sez. aut. di Bolzano, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 49, 56 e 106 TFUE - dell'art. 45 della legge prov. Bolzano n. 10 del 2018, il quale dispone che le concessioni e i relativi rinnovi relativi a impianti funiviari a uso turistico-sportivo - rilasciate anteriormente alla entrata in vigore della medesima legge provinciale, ai sensi della legge prov. Bolzano n. 87 del 1973 e della legge prov. Bolzano n. 1 del 2006 - si configurano come provvedimenti autorizzatori riconducibili alla previsione dell'art. 164, comma 1, secondo periodo, cod. contratti pubblici, ricadendo così al di fuori dell'ambito delle disposizioni che impongono l'indizione di procedure a evidenza pubblica. Il rimettente non ha svolto la benché minima argomentazione volta a chiarire perché la disposizione censurata si ponga in contrasto con le indicate disposizioni di diritto primario dell'Unione europea.
Atti oggetto del giudizio
legge della Provincia autonoma di Bolzano
11/07/2018
n. 10
art. 45
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
n.
art. 49
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
n.
art. 56
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
n.
art. 106