Ordinanza 184/1970 (ECLI:IT:COST:1970:184)
Massima numero 5293
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  26/11/1970;  Decisione del  26/11/1970
Deposito del 02/12/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5292  5294


Titolo
ORD. 184/70 B. ESECUZIONE FORZATA - COD. PROC. CIV., ART. 624, PRIMO COMMA - VERSAMENTO DI UNA CAUZIONE PER OTTENERE LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 42 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Con la sent. n. 40 del 1962 e' stato fissato il principio generale che l'eventuale imposizione della cauzione prevista dall'art. 624, primo comma, c.p.c., per la sospensione dell'esecuzione in caso di opposizione proposta a norma sia dell'art. 615, secondo comma, sia dell'art. 619 c.p.c., non crea disparita' ne' menomazione dei diritti di difesa in nessuna delle due ipotesi ivi contemplate. E' pertanto manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 624, primo comma, c.p.c., sollevata nel presupposto che il principio medesimo possa invece valere soltanto per la prima delle dette ipotesi e non per la seconda.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte