Ordinanza 184/1970 (ECLI:IT:COST:1970:184)
Massima numero 5294
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  26/11/1970;  Decisione del  26/11/1970
Deposito del 02/12/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5292  5293


Titolo
ORD. 184/70 C. PROPRIETA' - ESERCIZIO DEL DIRITTO - NON E' INCONDIZIONAMENTE GARANTITO DALL'ART. 42 DELLA COSTITUZIONE - LIMITI - FONDAMENTO NELLA RAZIONALE FINALITA' DEL SISTEMA - DIRITTO DEL TERZO OPPONENTE - TRASFERIMENTO SULLA SOMMA RICAVATA DALLA VENDITA DEL BENE PIGNORATO.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 624, primo comma, c.p.c., che prevede la facolta' del giudice di sospendere l'esecuzione con cauzione nel caso di opposizione, sollevata nel presupposto che la mancata prestazione della cauzione conduca ad una lesione del diritto di proprieta' del terzo opponente, garantito dall'art. 42 Cost., essendo gia' stato stabilito in caso analogo, con ord. n. 112 del 1970, che il detto articolo non garantisce incondizionatamente l'esercizio del diritto di proprieta' ma lo sottopone a limiti dettati dalla razionalita' del sistema, e tale natura dovendosi riconoscere al trasferimento in subordine del diritto del terzo opponente sulla somma ricavata dalla vendita del bene pignorato, consentito dall'art. 620 c.p.c..

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte