Ordinanza 185/1970 (ECLI:IT:COST:1970:185)
Massima numero 5295
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  26/11/1970;  Decisione del  26/11/1970
Deposito del 02/12/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 185/70. LAVORO - RAPPORTO DI AGENZIA - CESSAZIONE PER FATTO IMPUTABILE ALL'AGENTE - NON SPETTA INDENNITA' - COD. CIV., ART. 1751, PRIMO COMMA - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ART. 3 E 36 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1751, primo comma, del codice civile, secondo cui l'indennita' per lo scioglimento del contratto di agenzia a tempo indeterminato e' dovuta solo se il contratto si sciolga per fatto non imputabile all'agente, in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione. Tale questione, e' stata, infatti, ritenuta infondata dalla Corte con la sent. n. 75/1970.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte