Sentenza 188/1970 (ECLI:IT:COST:1970:188)
Massima numero 5299
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  10/12/1970;  Decisione del  10/12/1970
Deposito del 16/12/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5300  5301  5302


Titolo
SENT. 188/70 A. FAMIGLIA - REGIME PATRIMONIALE - SIMULAZIONE DELLE CONVENZIONI MATRIMONIALI - COD. CIV., ART. 164, PRIMO COMMA - ESCLUSIONE DEI TERZI DAL DARNE LA PROVA - DEROGA AL PRINCIPIO GENERALE DI CUI ALL'ART. 1414 - LIMITAZIONE ATTINENTE AL REGIME PROBATORIO NEL PROCESSO INSTAURATO PER LA TUTELA DEL DIRITTO SOSTANZIALE DEI TERZI - RAFFRONTO CON L'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - POSSIBILITA'.

Testo
L'art. 164 del codice civile, ponendo un divieto assoluto, nei confronti dei terzi, di provare la simulazione delle convenzioni matrimoniali, nonostante che da queste abbiano risentito un danno, pone una deroga al principio generale sancito dall'art. 1414 c.c.. Si tratta di una limitazione che non incide sul diritto sostanziale dei terzi, bensi' sul regime probatorio nel processo instaurato per la tutela di quelle situazioni sostanziali: conseguentemente e' legittimo il raffronto tra l'art. 164 c.c. e l'art. 24 della Costituzione, il quale si riferisce ai diritti processuali in senso stretto ed a tutti i modi di tutela giurisdizionale dei diritti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte