Sentenza 188/1970 (ECLI:IT:COST:1970:188)
Massima numero 5301
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
10/12/1970; Decisione del
10/12/1970
Deposito del 16/12/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 188/70 C. FAMIGLIA - REGIME PATRIMONIALE - SIMULAZIONE DELLE CONVENZIONI MATRIMONIALI - DISCIPLINA DELLA PROVA DI SIMULAZIONE - INGIUSTIFICATA DIVERSITA' RISPETTO A QUELLA POSTA DALL'ART. 1414 DELLO STESSO CODICE PER L'ACCERTAMENTO DELLA SIMULAZIONE DEI CONTRATTI - PRETESA GIUSTIFICAZIONE CON LA PARTICOLARE TUTELA DI CUI GODE LA FAMIGLIA - INSUSSISTENZA - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 188/70 C. FAMIGLIA - REGIME PATRIMONIALE - SIMULAZIONE DELLE CONVENZIONI MATRIMONIALI - DISCIPLINA DELLA PROVA DI SIMULAZIONE - INGIUSTIFICATA DIVERSITA' RISPETTO A QUELLA POSTA DALL'ART. 1414 DELLO STESSO CODICE PER L'ACCERTAMENTO DELLA SIMULAZIONE DEI CONTRATTI - PRETESA GIUSTIFICAZIONE CON LA PARTICOLARE TUTELA DI CUI GODE LA FAMIGLIA - INSUSSISTENZA - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
La diversita' di disciplina posta rispettivamente dall'art. 164 e 1414 del codice civile in tema di prova della simulazione non trova razionale giustificazione. In entrambi i casi, infatti, - simulazione di convenzioni matrimoniali e simulazioni di contratti in genere - il pregiudizio deriva da atti di autonomia privata ed appare astrattamente meritevole di tutela l'interesse all'accertamento della realta' dei rispettivi rapporti contrattuali. Ne' puo' essere invocato, a sostegno della legittimita' costituzionale dell'art. 164 c.c., il principio della necessita' di garantire la stabilita' economica della famiglia: infatti cotesto principio e' riferibile alla intangibilita' dei beni destinati effettivamente a sostenere gli oneri del matrimonio e non di quelli che solo fittiziamente abbiano una tale destinazione.
La diversita' di disciplina posta rispettivamente dall'art. 164 e 1414 del codice civile in tema di prova della simulazione non trova razionale giustificazione. In entrambi i casi, infatti, - simulazione di convenzioni matrimoniali e simulazioni di contratti in genere - il pregiudizio deriva da atti di autonomia privata ed appare astrattamente meritevole di tutela l'interesse all'accertamento della realta' dei rispettivi rapporti contrattuali. Ne' puo' essere invocato, a sostegno della legittimita' costituzionale dell'art. 164 c.c., il principio della necessita' di garantire la stabilita' economica della famiglia: infatti cotesto principio e' riferibile alla intangibilita' dei beni destinati effettivamente a sostenere gli oneri del matrimonio e non di quelli che solo fittiziamente abbiano una tale destinazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte