Sentenza 190/1970 (ECLI:IT:COST:1970:190)
Massima numero 5306
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
10/12/1970; Decisione del
10/12/1970
Deposito del 16/12/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 190/70 A. DIRITTO DI DIFESA - COSTITUZIONE, ART. 24, SECONDO COMMA - INTERPRETAZIONE - GARANZIA DI CONTRADDITTORIO E DI ASSISTENZA TECNICO-PROFESSIONALE IN "OGNI STATO E GRADO DEL PROCEDIMENTO" - ESTENSIONE ALLA FORMAZIONE ED ACQUISIZIONE DELLE PROVE DURANTE L'ISTRUTTORIA - LIMITI IN RELAZIONE A DETERMINATI MOMENTI OD ATTI PROCESSUALI - NECESSITA' DI ACCERTARE DI VOLTA IN VOLTA SE NE RISULTI MENOMATA LA EFFETTIVITA' DEL DIRITTO GARANTITO.
SENT. 190/70 A. DIRITTO DI DIFESA - COSTITUZIONE, ART. 24, SECONDO COMMA - INTERPRETAZIONE - GARANZIA DI CONTRADDITTORIO E DI ASSISTENZA TECNICO-PROFESSIONALE IN "OGNI STATO E GRADO DEL PROCEDIMENTO" - ESTENSIONE ALLA FORMAZIONE ED ACQUISIZIONE DELLE PROVE DURANTE L'ISTRUTTORIA - LIMITI IN RELAZIONE A DETERMINATI MOMENTI OD ATTI PROCESSUALI - NECESSITA' DI ACCERTARE DI VOLTA IN VOLTA SE NE RISULTI MENOMATA LA EFFETTIVITA' DEL DIRITTO GARANTITO.
Testo
Secondo un principio affermato dalla Corte fin dalla sentenza n. 46 del 1957 e poi costantemente ribadito, il diritto di difesa e', in primo luogo, garanzia di contraddittorio e di assistenza tecnico-professionale. Pertanto esso e', di regola, assicurato nella misura in cui l'interessato puo' partecipare ad una effettiva dialettica processuale, non pienamente realizzabile senza l'intervento del difensore. Il che - come risulta in modo non equivoco dalla sentenza n. 52 del 1965 - e' vero anche per quanto riguarda la formazione e l'acquisizione delle prove durante l'istruttoria. Tuttavia l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto fa riferimento ad "ogni stato e grado del procedimento", non importa necessariamente che contraddittorio e presenza del difensore abbiano ad essere garantiti in ogni momento ed in ogni atto processuale. Ed e' d'uopo percio' di volta in volta accertare, in relazione all'importanza del singolo atto, se l'assenza del difensore e la conseguente minor pienezza di contraddittorio si traducano, per gli effetti che abbiano a derivarne, in una effettiva lesione del diritto costituzionale di difendersi in giudizio.
Secondo un principio affermato dalla Corte fin dalla sentenza n. 46 del 1957 e poi costantemente ribadito, il diritto di difesa e', in primo luogo, garanzia di contraddittorio e di assistenza tecnico-professionale. Pertanto esso e', di regola, assicurato nella misura in cui l'interessato puo' partecipare ad una effettiva dialettica processuale, non pienamente realizzabile senza l'intervento del difensore. Il che - come risulta in modo non equivoco dalla sentenza n. 52 del 1965 - e' vero anche per quanto riguarda la formazione e l'acquisizione delle prove durante l'istruttoria. Tuttavia l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto fa riferimento ad "ogni stato e grado del procedimento", non importa necessariamente che contraddittorio e presenza del difensore abbiano ad essere garantiti in ogni momento ed in ogni atto processuale. Ed e' d'uopo percio' di volta in volta accertare, in relazione all'importanza del singolo atto, se l'assenza del difensore e la conseguente minor pienezza di contraddittorio si traducano, per gli effetti che abbiano a derivarne, in una effettiva lesione del diritto costituzionale di difendersi in giudizio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte