Sentenza 190/1970 (ECLI:IT:COST:1970:190)
Massima numero 5309
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
10/12/1970; Decisione del
10/12/1970
Deposito del 16/12/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 190/70 D. PROCESSO PENALE - PUBBLICO MINISTERO - APPARTENENZA ALL'ORDINE GIUDIZIARIO - FUNZIONE NEL PROCESSO - POSIZIONE DISTINTA DA QUELLA DEL GIUDICE - DIALETTICA CONTRAPPOSIZIONE RISPETTO ALL'IMPUTATO ED AL SUO DIFENSORE - RELATIVA OMOGENEITA' DEL RUOLO DEL PUBBLICO MINISTERO CON QUELLO DEL DIFENSORE - POSSIBILE COMPARAZIONE DEI POTERI LORO CONFERITI DALLA LEGGE.
SENT. 190/70 D. PROCESSO PENALE - PUBBLICO MINISTERO - APPARTENENZA ALL'ORDINE GIUDIZIARIO - FUNZIONE NEL PROCESSO - POSIZIONE DISTINTA DA QUELLA DEL GIUDICE - DIALETTICA CONTRAPPOSIZIONE RISPETTO ALL'IMPUTATO ED AL SUO DIFENSORE - RELATIVA OMOGENEITA' DEL RUOLO DEL PUBBLICO MINISTERO CON QUELLO DEL DIFENSORE - POSSIBILE COMPARAZIONE DEI POTERI LORO CONFERITI DALLA LEGGE.
Testo
Magistrato appartenente all'ordine giudiziario, come tale collocato in posizione di istituzionale indipendenza rispetto ad ogni altro potere, il pubblico ministero non fa valere, nel processo penale, interessi particolari, e svolge la funzione che gli e' propria anche quando promuove accertamenti che possano dimostrare l'innocenza dell'imputato o ne chiede il proscioglimento. In via di principio egli non puo' quindi essere considerato come parte in senso stretto, ma cio' non toglie che la posizione del pubblico ministero non puo' confondersi con quella del giudice (in proposito cfr. la sent. n. 148 del 1963) e che nella controversia sulla responsabilita' penale, i due poli del contraddittorio si incentrano, da un lato, nell'imputato e nel suo difensore e, dall'altro, nel pubblico ministero: gli uni e l'altro portatori di interessi dialetticamente contrapposti. Il ruolo del pubblico ministero e quello del difensore dell'imputato nel processo penale presentano dunque un certo grado di omogeneita', il che consente una comparazione dei poteri conferiti dalla legge a ciascuno di essi.
Magistrato appartenente all'ordine giudiziario, come tale collocato in posizione di istituzionale indipendenza rispetto ad ogni altro potere, il pubblico ministero non fa valere, nel processo penale, interessi particolari, e svolge la funzione che gli e' propria anche quando promuove accertamenti che possano dimostrare l'innocenza dell'imputato o ne chiede il proscioglimento. In via di principio egli non puo' quindi essere considerato come parte in senso stretto, ma cio' non toglie che la posizione del pubblico ministero non puo' confondersi con quella del giudice (in proposito cfr. la sent. n. 148 del 1963) e che nella controversia sulla responsabilita' penale, i due poli del contraddittorio si incentrano, da un lato, nell'imputato e nel suo difensore e, dall'altro, nel pubblico ministero: gli uni e l'altro portatori di interessi dialetticamente contrapposti. Il ruolo del pubblico ministero e quello del difensore dell'imputato nel processo penale presentano dunque un certo grado di omogeneita', il che consente una comparazione dei poteri conferiti dalla legge a ciascuno di essi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte