Sentenza 190/1970 (ECLI:IT:COST:1970:190)
Massima numero 5309
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  10/12/1970;  Decisione del  10/12/1970
Deposito del 16/12/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5306  5307  5308  5310  5311  5312  5313  5314  5315  5316  5317  5318


Titolo
SENT. 190/70 D. PROCESSO PENALE - PUBBLICO MINISTERO - APPARTENENZA ALL'ORDINE GIUDIZIARIO - FUNZIONE NEL PROCESSO - POSIZIONE DISTINTA DA QUELLA DEL GIUDICE - DIALETTICA CONTRAPPOSIZIONE RISPETTO ALL'IMPUTATO ED AL SUO DIFENSORE - RELATIVA OMOGENEITA' DEL RUOLO DEL PUBBLICO MINISTERO CON QUELLO DEL DIFENSORE - POSSIBILE COMPARAZIONE DEI POTERI LORO CONFERITI DALLA LEGGE.

Testo
Magistrato appartenente all'ordine giudiziario, come tale collocato in posizione di istituzionale indipendenza rispetto ad ogni altro potere, il pubblico ministero non fa valere, nel processo penale, interessi particolari, e svolge la funzione che gli e' propria anche quando promuove accertamenti che possano dimostrare l'innocenza dell'imputato o ne chiede il proscioglimento. In via di principio egli non puo' quindi essere considerato come parte in senso stretto, ma cio' non toglie che la posizione del pubblico ministero non puo' confondersi con quella del giudice (in proposito cfr. la sent. n. 148 del 1963) e che nella controversia sulla responsabilita' penale, i due poli del contraddittorio si incentrano, da un lato, nell'imputato e nel suo difensore e, dall'altro, nel pubblico ministero: gli uni e l'altro portatori di interessi dialetticamente contrapposti. Il ruolo del pubblico ministero e quello del difensore dell'imputato nel processo penale presentano dunque un certo grado di omogeneita', il che consente una comparazione dei poteri conferiti dalla legge a ciascuno di essi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte