Sentenza 190/1970 (ECLI:IT:COST:1970:190)
Massima numero 5310
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
10/12/1970; Decisione del
10/12/1970
Deposito del 16/12/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 190/70 E. PROCESSO PENALE - INTERESSI PERSEGUITI DAL PUBBLICO MINISTERO, DA UN LATO, E DALL'IMPUTATO E DAL DIFENSORE DALL'ALTRO - NETTA DISTINZIONE - POSITIVA CONFIGURAZIONE E QUALIFICAZIONE COME PARTI - IMPLICAZIONI - ASSOLUTA PARITA' DI POTERI PROCESSUALI - INSUSSISTENZA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO - LEGITTIMITA' SE GIUSTIFICATA.
SENT. 190/70 E. PROCESSO PENALE - INTERESSI PERSEGUITI DAL PUBBLICO MINISTERO, DA UN LATO, E DALL'IMPUTATO E DAL DIFENSORE DALL'ALTRO - NETTA DISTINZIONE - POSITIVA CONFIGURAZIONE E QUALIFICAZIONE COME PARTI - IMPLICAZIONI - ASSOLUTA PARITA' DI POTERI PROCESSUALI - INSUSSISTENZA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO - LEGITTIMITA' SE GIUSTIFICATA.
Testo
Data la netta distinzione fra gli interessi a tutela dei quali il pubblico ministero, da un lato, e l'imputato e il suo difensore, dall'altro, rispettivamente agiscono, e' giusto concludere che nella dialettica del processo e di fronte al giudice essi vanno considerati parti, e correttamente, pertanto, li qualifica tali (nel titolo terzo del libro primo) il codice processuale. Non ne consegue, pero', che i poteri processuali del pubblico ministero debbano essere sempre ed in ogni caso pari a quelli dell'imputato e del suo difensore: una disparita' di trattamento tra di essi puo' quindi giustificarsi, ma solo quando trovi una ragionevole motivazione nella funzione assegnata al pubblico ministero o in esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia.
Data la netta distinzione fra gli interessi a tutela dei quali il pubblico ministero, da un lato, e l'imputato e il suo difensore, dall'altro, rispettivamente agiscono, e' giusto concludere che nella dialettica del processo e di fronte al giudice essi vanno considerati parti, e correttamente, pertanto, li qualifica tali (nel titolo terzo del libro primo) il codice processuale. Non ne consegue, pero', che i poteri processuali del pubblico ministero debbano essere sempre ed in ogni caso pari a quelli dell'imputato e del suo difensore: una disparita' di trattamento tra di essi puo' quindi giustificarsi, ma solo quando trovi una ragionevole motivazione nella funzione assegnata al pubblico ministero o in esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte