Sentenza 190/1970 (ECLI:IT:COST:1970:190)
Massima numero 5311
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  10/12/1970;  Decisione del  10/12/1970
Deposito del 16/12/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5306  5307  5308  5309  5310  5312  5313  5314  5315  5316  5317  5318


Titolo
SENT. 190/70 F. PROCESSO PENALE - INTERROGATORIO - COSTITUISCE MEZZO DI PROVA E MEZZO DI DIFESA - SUA IMPORTANZA AL FINE DELL'ACQUISIZIONE SIA DELLE PROVE DI COLPEVOLEZZA CHE DI QUELLE DI INNOCENZA - RICHIAMO DI PRECEDENTI DECISIONI.

Testo
La legge processuale considera l'interrogatorio, oltre che mezzo di prova (art. 304, terzo comma, c.p.p. nel testo modificato dalla legge 5 dicembre 1969, n. 932), mezzo di difesa (artt. 367, secondo comma e 368 c.p.p.). Da cio' emerge quale sia l'importanza dell'interrogatorio al fine della acquisizione non soltanto delle prove di colpevolezza, ma anche di quelle di innocenza. Infatti, come lo stesso legislatore ha sottolineato (art. 365 cod. proc. pen.), l'interrogatorio dell'imputato ha un carattere prodromico rispetto all'ulteriore corso delle indagini. L'importanza fondamentale dell'interrogatorio dell'imputato in istruttoria e' stata, inoltre, gia' riconosciuta in numerosi episodi giurisprudenziali (cfr. da ult. la sent. n. 109 del 1970). Su tale riconoscimento furono anzi basate le dichiarazioni di illegittimita' pronunziate dalla Corte costituzionale con la sent. n. 33 del 1966 (art. 398 c.p.p.) e con la sent. 151/67 (artt. 376, 395, u.co., e 398 u.co., c.p.p.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte