Sentenza 103/2020 (ECLI:IT:COST:2020:103)
Massima numero 43431
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
22/04/2020; Decisione del
22/04/2020
Deposito del 29/05/2020; Pubblicazione in G. U. 03/06/2020
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Censure fondate su principi che costituiscono norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica - Idoneità a vincolare le potestà legislative primarie degli enti ad autonomia speciale - Ammissibilità delle questioni.
Prospettazione della questione incidentale - Censure fondate su principi che costituiscono norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica - Idoneità a vincolare le potestà legislative primarie degli enti ad autonomia speciale - Ammissibilità delle questioni.
Testo
Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), in relazione agli artt. 30 e 164, comma 2, cod. contratti pubblici - dell'art. 45 della legge prov. Bolzano n. 10 del 2018. Se da un lato la disposizione censurata incide su materie pacificamente riservate alla competenza primaria della Provincia (quali, nella specie, le concessioni e i relativi rinnovi relativi a impianti funiviari a uso turistico-sportivo), dall'altro il rimettente pone a fondamento della propria censura principi del codice dei contratti pubblici che costituiscono senza alcun dubbio norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, al cui rispetto le stesse competenze legislative primarie della Provincia autonoma di Bolzano sono subordinate ai sensi dello statuto speciale. È lo stesso codice, del resto, a stabilire, per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'obbligo di adeguare la propria legislazione ai contenuti normativi del codice medesimo, secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione. (Precedenti citati: sentenze n. 166 del 2019, n. 119 del 2019 e n. 109 del 2018).
Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), in relazione agli artt. 30 e 164, comma 2, cod. contratti pubblici - dell'art. 45 della legge prov. Bolzano n. 10 del 2018. Se da un lato la disposizione censurata incide su materie pacificamente riservate alla competenza primaria della Provincia (quali, nella specie, le concessioni e i relativi rinnovi relativi a impianti funiviari a uso turistico-sportivo), dall'altro il rimettente pone a fondamento della propria censura principi del codice dei contratti pubblici che costituiscono senza alcun dubbio norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, al cui rispetto le stesse competenze legislative primarie della Provincia autonoma di Bolzano sono subordinate ai sensi dello statuto speciale. È lo stesso codice, del resto, a stabilire, per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'obbligo di adeguare la propria legislazione ai contenuti normativi del codice medesimo, secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione. (Precedenti citati: sentenze n. 166 del 2019, n. 119 del 2019 e n. 109 del 2018).
Atti oggetto del giudizio
legge della Provincia autonoma di Bolzano
11/07/2018
n. 10
art. 45
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 18/04/2016
n. 50
art. 30
decreto legislativo 18/04/2016
n. 50
art. 164
co. 2