Sentenza 190/1970 (ECLI:IT:COST:1970:190)
Massima numero 5313
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  10/12/1970;  Decisione del  10/12/1970
Deposito del 16/12/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5306  5307  5308  5309  5310  5311  5312  5314  5315  5316  5317  5318


Titolo
SENT. 190/70 H. PROCESSO PENALE - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO IN ISTRUTTORIA - DISCIPLINA VIGENTE A SEGUITO DELLE RIFORME DEL 1955 E DEL 1969 - PUBBLICO MINISTERO - INTERVIENE NELLA FORMAZIONE DELL'ATTO - DIFENSORE - SUO INTERVENTO SUCCESSIVO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA.

Testo
Nella vigente disciplina dell'interrogatorio dell'imputato in istruttoria, nonostante le innovazioni apportate con la Novella del 1955 (art. 304 quater) e con la legge 5 dicembre 1969, n. 932 (art. 8), resta fermo che il pubblico ministero interviene al momento della formazione dell'atto con gli ampi poteri che la legge gli consente, laddove il difensore puo' intervenire solo ad atto gia' formato ed acquisito. La legge (art. 304 quater, quinto comma) consente che il giudice, talvolta proprio su richiesta del pubblico ministero, disponga che il deposito del verbale sia ritardato, cosicche' l'intervento del difensore puo' essere spiegato anche a notevole distanza di tempo: il che incide in maniera gravissima sul diritto di difesa, specialmente quando l'imputato e' detenuto.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte