Sentenza 190/1970 (ECLI:IT:COST:1970:190)
Massima numero 5313
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
10/12/1970; Decisione del
10/12/1970
Deposito del 16/12/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 190/70 H. PROCESSO PENALE - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO IN ISTRUTTORIA - DISCIPLINA VIGENTE A SEGUITO DELLE RIFORME DEL 1955 E DEL 1969 - PUBBLICO MINISTERO - INTERVIENE NELLA FORMAZIONE DELL'ATTO - DIFENSORE - SUO INTERVENTO SUCCESSIVO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA.
SENT. 190/70 H. PROCESSO PENALE - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO IN ISTRUTTORIA - DISCIPLINA VIGENTE A SEGUITO DELLE RIFORME DEL 1955 E DEL 1969 - PUBBLICO MINISTERO - INTERVIENE NELLA FORMAZIONE DELL'ATTO - DIFENSORE - SUO INTERVENTO SUCCESSIVO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA.
Testo
Nella vigente disciplina dell'interrogatorio dell'imputato in istruttoria, nonostante le innovazioni apportate con la Novella del 1955 (art. 304 quater) e con la legge 5 dicembre 1969, n. 932 (art. 8), resta fermo che il pubblico ministero interviene al momento della formazione dell'atto con gli ampi poteri che la legge gli consente, laddove il difensore puo' intervenire solo ad atto gia' formato ed acquisito. La legge (art. 304 quater, quinto comma) consente che il giudice, talvolta proprio su richiesta del pubblico ministero, disponga che il deposito del verbale sia ritardato, cosicche' l'intervento del difensore puo' essere spiegato anche a notevole distanza di tempo: il che incide in maniera gravissima sul diritto di difesa, specialmente quando l'imputato e' detenuto.
Nella vigente disciplina dell'interrogatorio dell'imputato in istruttoria, nonostante le innovazioni apportate con la Novella del 1955 (art. 304 quater) e con la legge 5 dicembre 1969, n. 932 (art. 8), resta fermo che il pubblico ministero interviene al momento della formazione dell'atto con gli ampi poteri che la legge gli consente, laddove il difensore puo' intervenire solo ad atto gia' formato ed acquisito. La legge (art. 304 quater, quinto comma) consente che il giudice, talvolta proprio su richiesta del pubblico ministero, disponga che il deposito del verbale sia ritardato, cosicche' l'intervento del difensore puo' essere spiegato anche a notevole distanza di tempo: il che incide in maniera gravissima sul diritto di difesa, specialmente quando l'imputato e' detenuto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte