Sentenza 190/1970 (ECLI:IT:COST:1970:190)
Massima numero 5314
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  10/12/1970;  Decisione del  10/12/1970
Deposito del 16/12/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5306  5307  5308  5309  5310  5311  5312  5313  5315  5316  5317  5318


Titolo
SENT. 190/70 I. PROCESSO PENALE - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO IN ISTRUTTORIA - OSSERVAZIONI, RILIEVI, CONTESTAZIONI DEL PUBBLICO MINISTERO - ASSISTENZA DEL DIFENSORE - MANCANZA - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - FACOLTA' DI NON RISPONDERE RICONOSCIUTA ALL'IMPUTATO DALLA LEGGE 5 DICEMBRE 1969, N. 932 - INSUFFICIENZA.

Testo
Che in occasione di un atto di tanto significato quale l'interrogatorio, l'imputato (come avviene nell'istruttoria del processo penale, per effetto dell'art. 304 bis, in relazione all'art. 303 c.p.p.) sia esposto alle osservazioni, ai rilievi, alle contestazioni del pubblico ministero senza essere assistito dal difensore, che, per la sua preparazione tecnico-professionale, piu' di lui e' in grado di avvertire la necessita' di opportuni chiarimenti, e' cosa che - nonostante la facolta' di non rispondere che la legge n. 932 del 1969 riconosce all'imputato - non puo' non menomare gravemente il diritto di difesa. Valutato nell'economia dell'intera istruttoria, l'interrogatorio dell'imputato ha, infatti, un rilievo tale da comportare che l'assenza del difensore e la presenza del pubblico ministero realizzino una grave menomazione del diritto di difesa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte