Sentenza 190/1970 (ECLI:IT:COST:1970:190)
Massima numero 5315
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
10/12/1970; Decisione del
10/12/1970
Deposito del 16/12/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 190/70 L. PROCESSO PENALE - RIFORMA APPORTATA CON LA NOVELLA DEL 1955 - INTERVENTO DEL DIFENSORE AGLI ESPERIMENTI GIUDIZIARI, ALLE PERIZIE, ALLE PERQUISIZIONI DOMICILIARI ED ALLE RICOGNIZIONI - ESCLUSIONE DALL'INTERROGATORIO - RAGIONI ADDOTTE A TAL FINE - CONTRASTO CON L'ART. 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.
SENT. 190/70 L. PROCESSO PENALE - RIFORMA APPORTATA CON LA NOVELLA DEL 1955 - INTERVENTO DEL DIFENSORE AGLI ESPERIMENTI GIUDIZIARI, ALLE PERIZIE, ALLE PERQUISIZIONI DOMICILIARI ED ALLE RICOGNIZIONI - ESCLUSIONE DALL'INTERROGATORIO - RAGIONI ADDOTTE A TAL FINE - CONTRASTO CON L'ART. 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.
Testo
Dalla relazione governativa alla riforma del 1955, che ammise l'intervento del difensore solo agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari ed alle ricognizioni (art. 304 bis c.p.p.), risulta che l'esclusione del difensore dall'interrogatorio fu mantenuta "al fine di permettere che l'imputato si regoli nel rispondere con la maggiore franchezza possibile alle contestazioni che gli vengono mosse, al di fuori di ogni preoccupazione e suggestione derivanti dalla presenza di terzi". Queste ragioni, in quanto implicano una piena sfiducia nell'opera del difensore, si pongono in netto contrasto con il precetto stabilito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
Dalla relazione governativa alla riforma del 1955, che ammise l'intervento del difensore solo agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari ed alle ricognizioni (art. 304 bis c.p.p.), risulta che l'esclusione del difensore dall'interrogatorio fu mantenuta "al fine di permettere che l'imputato si regoli nel rispondere con la maggiore franchezza possibile alle contestazioni che gli vengono mosse, al di fuori di ogni preoccupazione e suggestione derivanti dalla presenza di terzi". Queste ragioni, in quanto implicano una piena sfiducia nell'opera del difensore, si pongono in netto contrasto con il precetto stabilito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte