Sentenza 190/1970 (ECLI:IT:COST:1970:190)
Massima numero 5315
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  10/12/1970;  Decisione del  10/12/1970
Deposito del 16/12/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5306  5307  5308  5309  5310  5311  5312  5313  5314  5316  5317  5318


Titolo
SENT. 190/70 L. PROCESSO PENALE - RIFORMA APPORTATA CON LA NOVELLA DEL 1955 - INTERVENTO DEL DIFENSORE AGLI ESPERIMENTI GIUDIZIARI, ALLE PERIZIE, ALLE PERQUISIZIONI DOMICILIARI ED ALLE RICOGNIZIONI - ESCLUSIONE DALL'INTERROGATORIO - RAGIONI ADDOTTE A TAL FINE - CONTRASTO CON L'ART. 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.

Testo
Dalla relazione governativa alla riforma del 1955, che ammise l'intervento del difensore solo agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari ed alle ricognizioni (art. 304 bis c.p.p.), risulta che l'esclusione del difensore dall'interrogatorio fu mantenuta "al fine di permettere che l'imputato si regoli nel rispondere con la maggiore franchezza possibile alle contestazioni che gli vengono mosse, al di fuori di ogni preoccupazione e suggestione derivanti dalla presenza di terzi". Queste ragioni, in quanto implicano una piena sfiducia nell'opera del difensore, si pongono in netto contrasto con il precetto stabilito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte