Sentenza 190/1970 (ECLI:IT:COST:1970:190)
Massima numero 5316
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
10/12/1970; Decisione del
10/12/1970
Deposito del 16/12/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 190/70 M. PROCESSO PENALE - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO IN ISTRUTTORIA - EVENTUALE INTERVENTO DEL DIFENSORE - IMPLICAZIONI - AUTOMATICA APPLICAZIONE DI DETERMINATE NORME PROCESSUALI - PIENEZZA DEL CONTRADDITTORIO IN ISTRUTTORIA - ASSICURA LA GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA E GIOVA ALLA STESSA AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.
SENT. 190/70 M. PROCESSO PENALE - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO IN ISTRUTTORIA - EVENTUALE INTERVENTO DEL DIFENSORE - IMPLICAZIONI - AUTOMATICA APPLICAZIONE DI DETERMINATE NORME PROCESSUALI - PIENEZZA DEL CONTRADDITTORIO IN ISTRUTTORIA - ASSICURA LA GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA E GIOVA ALLA STESSA AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.
Testo
Ove l'intervento della difesa fosse esteso all'interrogatorio, troverebbero automatica applicazione anche a questo atto istruttorio sia la norma (art. 304 bis, terzo comma) secondo cui le istanze e le osservazioni del difensore vanno rivolte al giudice, sia la norma (art. 304 bis, ultimo comma) che conferisce al giudice poteri adeguati per reprimere ogni illegittima interferenza, sia la norma (art. 307 c.p.p.) che pone in generale a carico dei difensori l'obbligo di osservare il segreto istruttorio per tutti gli atti a cui assistono. Ove l'intervento della difesa fosse esteso anche all'interrogatorio dell'imputato, e' da contestare che le istanze e le osservazioni del difensore possano preoccupare e suggestionare l'imputato piu' dell'attiva presenza del pubblico ministero. E', al contrario, ragionevole ritenere che l'equilibrio del contraddittorio non solo garantirebbe il diritto di difesa, ma contribuirebbe in modo rilevante ad offrire al giudice fin dal primo atto istruttorio, nella dialettica delle due parti, tutti gli elementi idonei ad orientarlo nell'esercizio della sua funzione. La presenza e la assistenza del difensore, inoltre, conferirebbe maggior fermezza ai risultati dell'interrogatorio, anche per quella parte che potesse risultare sfavorevole all'imputato. Sicche', in conclusione, la pienezza del contraddittorio giova, per quanto riguarda l'atto in questione, alla stessa amministrazione della giustizia.
Ove l'intervento della difesa fosse esteso all'interrogatorio, troverebbero automatica applicazione anche a questo atto istruttorio sia la norma (art. 304 bis, terzo comma) secondo cui le istanze e le osservazioni del difensore vanno rivolte al giudice, sia la norma (art. 304 bis, ultimo comma) che conferisce al giudice poteri adeguati per reprimere ogni illegittima interferenza, sia la norma (art. 307 c.p.p.) che pone in generale a carico dei difensori l'obbligo di osservare il segreto istruttorio per tutti gli atti a cui assistono. Ove l'intervento della difesa fosse esteso anche all'interrogatorio dell'imputato, e' da contestare che le istanze e le osservazioni del difensore possano preoccupare e suggestionare l'imputato piu' dell'attiva presenza del pubblico ministero. E', al contrario, ragionevole ritenere che l'equilibrio del contraddittorio non solo garantirebbe il diritto di difesa, ma contribuirebbe in modo rilevante ad offrire al giudice fin dal primo atto istruttorio, nella dialettica delle due parti, tutti gli elementi idonei ad orientarlo nell'esercizio della sua funzione. La presenza e la assistenza del difensore, inoltre, conferirebbe maggior fermezza ai risultati dell'interrogatorio, anche per quella parte che potesse risultare sfavorevole all'imputato. Sicche', in conclusione, la pienezza del contraddittorio giova, per quanto riguarda l'atto in questione, alla stessa amministrazione della giustizia.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte