Sentenza 190/1970 (ECLI:IT:COST:1970:190)
Massima numero 5318
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
10/12/1970; Decisione del
10/12/1970
Deposito del 16/12/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 190/70 O. PROCESSO PENALE - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO IN ISTRUTTORIA - ASSISTENZA DEL PUBBLICO MINISTERO A TUTTI GLI ATTI DI ISTRUZIONE - COSTITUISCE ESERCIZIO DI FUNZIONE PUBBLICA - EVENTUALE SUA ESCLUSIONE - DAREBBE LUOGO AD UNA IRRAZIONALE ECCEZIONE ALLA REGOLA GENERALE - COD. PROC. PEN., ART. 303, PRIMO COMMA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - COD. PROC. PEN., ART. 304 BIS, PRIMO COMMA: ESCLUSIONE DELL'ASSISTENZA DEL DIFENSORE - SUA RIMOZIONE - RISTABILISCE L'EQUILIBRIO DEL CONTRADDITTORIO - VIOLAZIONE DELL'ART. 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE DA PARTE DELLA DISPOSIZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 190/70 O. PROCESSO PENALE - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO IN ISTRUTTORIA - ASSISTENZA DEL PUBBLICO MINISTERO A TUTTI GLI ATTI DI ISTRUZIONE - COSTITUISCE ESERCIZIO DI FUNZIONE PUBBLICA - EVENTUALE SUA ESCLUSIONE - DAREBBE LUOGO AD UNA IRRAZIONALE ECCEZIONE ALLA REGOLA GENERALE - COD. PROC. PEN., ART. 303, PRIMO COMMA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - COD. PROC. PEN., ART. 304 BIS, PRIMO COMMA: ESCLUSIONE DELL'ASSISTENZA DEL DIFENSORE - SUA RIMOZIONE - RISTABILISCE L'EQUILIBRIO DEL CONTRADDITTORIO - VIOLAZIONE DELL'ART. 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE DA PARTE DELLA DISPOSIZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Poiche' il pubblico ministero e' ammesso ad assistere a tutti gli atti di istruzione (art. 303 c.p.p.) in considerazione della funzione pubblica da esso esplicata nel processo penale, questa funzione sarebbe menomata ed a quella regola si porrebbe una irrazionale eccezione se si escludesse il suo potere di assistere all'interrogatorio. D'altronde la particolare importanza dell'interrogatorio e le conseguenze che derivano dal divieto di assistervi fatto al difensore convincono che proprio la rimozione di questo divieto e' la soluzione piu' idonea a ristabilire, in relazione all'interrogatorio stesso, l'equilibrio del contraddittorio tra pubblico ministero e imputato, mentre va anche considerato che proprio le piu' recenti innovazioni legislative concorrono a dimostrare una tendenza evolutiva con la quale la presenza del difensore nell'interrogatorio meglio si armonizza che non l'esclusione del pubblico ministero. Pertanto, secondo i criteri gia' enunciati dalla Corte nell'ordinanza n. 100 del 1970, e in coerenza con i principi generali a cui risulta ispirato il vigente codice processuale e con il principio della inviolabilita' del diritto di difesa garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost., se ne deve concludere che la parita' tra accusa e difesa va assicurata, nel quadro della legislazione vigente, attraverso la dichiarazione di parziale illegittimita' non dell'art. 303, comma primo, ma dell'art. 304 bis, primo comma, c.p.p.
Poiche' il pubblico ministero e' ammesso ad assistere a tutti gli atti di istruzione (art. 303 c.p.p.) in considerazione della funzione pubblica da esso esplicata nel processo penale, questa funzione sarebbe menomata ed a quella regola si porrebbe una irrazionale eccezione se si escludesse il suo potere di assistere all'interrogatorio. D'altronde la particolare importanza dell'interrogatorio e le conseguenze che derivano dal divieto di assistervi fatto al difensore convincono che proprio la rimozione di questo divieto e' la soluzione piu' idonea a ristabilire, in relazione all'interrogatorio stesso, l'equilibrio del contraddittorio tra pubblico ministero e imputato, mentre va anche considerato che proprio le piu' recenti innovazioni legislative concorrono a dimostrare una tendenza evolutiva con la quale la presenza del difensore nell'interrogatorio meglio si armonizza che non l'esclusione del pubblico ministero. Pertanto, secondo i criteri gia' enunciati dalla Corte nell'ordinanza n. 100 del 1970, e in coerenza con i principi generali a cui risulta ispirato il vigente codice processuale e con il principio della inviolabilita' del diritto di difesa garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost., se ne deve concludere che la parita' tra accusa e difesa va assicurata, nel quadro della legislazione vigente, attraverso la dichiarazione di parziale illegittimita' non dell'art. 303, comma primo, ma dell'art. 304 bis, primo comma, c.p.p.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte