Sentenza 191/1970 (ECLI:IT:COST:1970:191)
Massima numero 5319
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del  10/12/1970;  Decisione del  10/12/1970
Deposito del 16/12/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 191/70. REATI E PENE - PRINCIPIO DI LEGALITA' - INTERPRETAZIONE - NECESSITA' IN OGNI CASO DI UNA TASSATIVA DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE PENALI - ESCLUSIONE - CONSENTE IL RICORSO A NOZIONI PROPRIE DELL'INTELLIGENZA COMUNE - COD. PEN., ARTT. 527, 528 E 529 - ATTI, PUBBLICAZIONI E SPETTACOLI OSCENI CHE, SECONDO IL SENTIMENTO COMUNE OFFENDONO IL PUDORE - NON VIOLANO L'ART. 25, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Gli articoli 527, 528 e 529 c.p., che puniscono gli atti, le pubblicazioni e gli spettacoli osceni, qualificandoli come quelli che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore, non contrastano con il principio di legalita', garantito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione. Detto principio viene rispettato dal legislatore non solo con la tassativa descrizione delle fattispecie penali, ma, quando appare necessario, come nel caso di tutela di beni immateriali, altresi' con il ricorso a nozioni proprie dell'intelligenza comune, che egualmente consentono di individuare con certezza il precetto e di giudicare se una determinata condotta lo abbia o meno violato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte