Sentenza 103/2020 (ECLI:IT:COST:2020:103)
Massima numero 43432
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
22/04/2020; Decisione del
22/04/2020
Deposito del 29/05/2020; Pubblicazione in G. U. 03/06/2020
Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Sufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Rilevanza della questione incidentale - Sufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di sufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 45 della legge prov. Bolzano n. 10 del 2018. I dubbi di legittimità costituzionale sollevati dal rimettente concernono la mancata previsione, da parte della legislazione provinciale, del ricorso a procedure a evidenza pubblica per le concessioni e i relativi rinnovi concernenti la totalità degli impianti funiviari a uso turistico-sportivo, a prescindere dalla circostanza che essi insistano su terreni di proprietà pubblica o privata. Se, dunque, la prospettazione del rimettente risultasse nel merito fondata, ne conseguirebbe la necessità di annullare il provvedimento di rinnovo impugnato nel giudizio a quo, in quanto rilasciato in assenza di alcuna procedura a evidenza pubblica. Il che basta ad assicurare la rilevanza delle questioni sollevate.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di sufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 45 della legge prov. Bolzano n. 10 del 2018. I dubbi di legittimità costituzionale sollevati dal rimettente concernono la mancata previsione, da parte della legislazione provinciale, del ricorso a procedure a evidenza pubblica per le concessioni e i relativi rinnovi concernenti la totalità degli impianti funiviari a uso turistico-sportivo, a prescindere dalla circostanza che essi insistano su terreni di proprietà pubblica o privata. Se, dunque, la prospettazione del rimettente risultasse nel merito fondata, ne conseguirebbe la necessità di annullare il provvedimento di rinnovo impugnato nel giudizio a quo, in quanto rilasciato in assenza di alcuna procedura a evidenza pubblica. Il che basta ad assicurare la rilevanza delle questioni sollevate.
Atti oggetto del giudizio
legge della Provincia autonoma di Bolzano
11/07/2018
n. 10
art. 45
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte