Sentenza 192/1970 (ECLI:IT:COST:1970:192)
Massima numero 5324
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BRANCA - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
18/12/1970; Decisione del
18/12/1970
Deposito del 28/12/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 192/70 E. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCIA DI BOLZANO - POTESTA' LEGISLATIVA PRIMARIA - AVVIAMENTO PROFESSIONALE AD INDIRIZZO AGRARIO - D.L. 3 FEBBRAIO 1970, N. 7 (CONVERTITO NELLA LEGGE 11 MARZO 1970, N. 83) ART. 3, NN. 1 E 7 - ATTRIBUZIONE ALLE COMMISSIONI REGIONALI PER LA MANO D'OPERA AGRICOLA DEL COMPITO DI FARE PROPOSTE IN MATERIA DI "FORMAZIONE PROFESSIONALE" - TITOLI E ATTESTATI PER I QUALI E' AMMESSA LA RICHIESTA NOMINATIVA - OMESSA PREVISIONE DI QUELLI RILASCIATI DALLA PROVINCIA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 11, N. 2, E 13 DELLO STATUTO REGIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 192/70 E. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCIA DI BOLZANO - POTESTA' LEGISLATIVA PRIMARIA - AVVIAMENTO PROFESSIONALE AD INDIRIZZO AGRARIO - D.L. 3 FEBBRAIO 1970, N. 7 (CONVERTITO NELLA LEGGE 11 MARZO 1970, N. 83) ART. 3, NN. 1 E 7 - ATTRIBUZIONE ALLE COMMISSIONI REGIONALI PER LA MANO D'OPERA AGRICOLA DEL COMPITO DI FARE PROPOSTE IN MATERIA DI "FORMAZIONE PROFESSIONALE" - TITOLI E ATTESTATI PER I QUALI E' AMMESSA LA RICHIESTA NOMINATIVA - OMESSA PREVISIONE DI QUELLI RILASCIATI DALLA PROVINCIA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 11, N. 2, E 13 DELLO STATUTO REGIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Gli artt. 3, primo comma, n. 1 e n. 7 della legge di conversione 11 marzo 1970, n. 83, limitatamente alla parte in cui rispettivamente stabiliscono l'attribuzione alla Commissione regionale per la mano d'opera agricola il compito di fare proposte agli organi centrali dell'Amministrazione statale in materia di formazione professionale ed omettono di prescrivere la valutazione, ai fini della determinazione delle specializzazioni ammesse a richiesta nominativa per l'assunzione dei lavoratori agricoli, dei titoli ed attestati rilasciati dai corsi istituiti ed autorizzati nella provincia di Bolzano, sono costituzionalmente illegittimi in quanto applicabili in detta provincia per contrasto con gli artt. 11 n. 2 e 13 dello Statuto Trentino-Alto Adige, che attribuiscono alle due provincie di quella regione potesta' legislativa primaria, con la connessa potesta' amministrativa, in materia di istruzione e di avviamento professionale ad indirizzo agrario.
Gli artt. 3, primo comma, n. 1 e n. 7 della legge di conversione 11 marzo 1970, n. 83, limitatamente alla parte in cui rispettivamente stabiliscono l'attribuzione alla Commissione regionale per la mano d'opera agricola il compito di fare proposte agli organi centrali dell'Amministrazione statale in materia di formazione professionale ed omettono di prescrivere la valutazione, ai fini della determinazione delle specializzazioni ammesse a richiesta nominativa per l'assunzione dei lavoratori agricoli, dei titoli ed attestati rilasciati dai corsi istituiti ed autorizzati nella provincia di Bolzano, sono costituzionalmente illegittimi in quanto applicabili in detta provincia per contrasto con gli artt. 11 n. 2 e 13 dello Statuto Trentino-Alto Adige, che attribuiscono alle due provincie di quella regione potesta' legislativa primaria, con la connessa potesta' amministrativa, in materia di istruzione e di avviamento professionale ad indirizzo agrario.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 11
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 13
Altri parametri e norme interposte