Sentenza 192/1970 (ECLI:IT:COST:1970:192)
Massima numero 5325
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BRANCA  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  18/12/1970;  Decisione del  18/12/1970
Deposito del 28/12/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5320  5321  5322  5323  5324  5326


Titolo
SENT. 192/70 F. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - D.L. 3 FEBBRAIO 1970, N. 7 (CONVERTITO NELLA LEGGE 11 MARZO 1970, N. 83), ART. 3, QUINTO COMMA - COMITATO REGIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - COMPOSIZIONE - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 18 E SEGG. DELLO STATUTO - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' infondata la censura di illegittimita' costituzionale relativa all'art. 3, ultimo comma, del decreto-legge n. 7 del 1970 e della corrispondente legge di conversione, in quanto la prescrizione che del Comitato regionale per la programmazione economica debba far parte il direttore dello ufficio regionale del lavoro ha riferimento ai soli comitati ( organi statali) provvisoriamente istituiti in attesa che fossero concretamente costituite le regioni a statuto ordinario e non puo' quindi violare gli artt. 18 e segg. dello Statuto Trentino-Alto Adige che concernono la composizione del Consiglio e della Giunta regionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 18

Altri parametri e norme interposte