Sentenza 192/1970 (ECLI:IT:COST:1970:192)
Massima numero 5326
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BRANCA  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  18/12/1970;  Decisione del  18/12/1970
Deposito del 28/12/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5320  5321  5322  5323  5324  5325


Titolo
SENT. 192/70 G. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - POTESTA' LEGISLATIVA INTEGRATIVA - STATUTO SPECIALE, ART. 6 - APPLICABILITA' DELLE LEGGI STATALI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE - PRETESO ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI FONTE REGIONALE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE - D.L. 3 FEBBRAIO 1970, N. 7 (CONVERTITO NELLA LEGGE 11 MARZO 1970, N. 83), ARTT. 4 E SEGG. E 15 - GENERICA FORMULAZIONE DELLA CENSURA NEL RICORSO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La potesta' legislativa attribuita alla Regione del Trentino-Alto Adige dall'art. 6 dello Statuto in materia di previdenza e di assicurazioni sociali ha carattere integrativo e percio' le leggi statali sulla materia continuano ad essere validamente applicabili nel territorio della Regione, la quale e' soltanto competente ad integrarne la normativa in aderenza alle sue particolari esigenze. Non e' fondata in riferimento all'art. 6 dello Statuto del T.A.A. la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4 e seguenti e 15 del decreto-legge n. 7 del 1970 e della relativa legge di conversione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 6

Altri parametri e norme interposte