Sentenza 194/1970 (ECLI:IT:COST:1970:194)
Massima numero 5329
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
18/12/1970; Decisione del
18/12/1970
Deposito del 28/12/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 194/70 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - NORME DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO ANTERIORI ALLA COSTITUZIONE - SINDACABILITA' - DISPOSIZIONI SUCCESSIVE EMANATE IN PARZIALE RIFORMA DELLA NORMATIVA - DIVIETO DELL'ESAME DI COSTITUZIONALITA' DELLE NORME ANTERIORI CONTENUTO NELLA DISP. TRANS. E FIN. VII DELLA COSTITUZIONE - INOPERATIVITA'.
SENT. 194/70 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - NORME DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO ANTERIORI ALLA COSTITUZIONE - SINDACABILITA' - DISPOSIZIONI SUCCESSIVE EMANATE IN PARZIALE RIFORMA DELLA NORMATIVA - DIVIETO DELL'ESAME DI COSTITUZIONALITA' DELLE NORME ANTERIORI CONTENUTO NELLA DISP. TRANS. E FIN. VII DELLA COSTITUZIONE - INOPERATIVITA'.
Testo
Il dubbio sulla proponibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale delle norme dell'ordinamento giudiziario anteriori alla Costituzione deve risolversi negativamente in quanto le molte disposizioni, sinora emanate dal legislatore in parziale riforma di numerose parti dell'anteriore ordinamento giudiziario, hanno modificato l'intero contesto di esso, anche nelle parti residue direttamente non investite: ne consegue che non puo' considerarsi piu' operante l'implicito divieto sorgente dalla VII disp. tras. e fin. della Costituzione, circa l'esame della costituzionalita' delle norme dell'ordinamento anteriore. Cfr.: sent. n. 156/1963; 80/1970.
Il dubbio sulla proponibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale delle norme dell'ordinamento giudiziario anteriori alla Costituzione deve risolversi negativamente in quanto le molte disposizioni, sinora emanate dal legislatore in parziale riforma di numerose parti dell'anteriore ordinamento giudiziario, hanno modificato l'intero contesto di esso, anche nelle parti residue direttamente non investite: ne consegue che non puo' considerarsi piu' operante l'implicito divieto sorgente dalla VII disp. tras. e fin. della Costituzione, circa l'esame della costituzionalita' delle norme dell'ordinamento anteriore. Cfr.: sent. n. 156/1963; 80/1970.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art.
Altri parametri e norme interposte