Sentenza 194/1970 (ECLI:IT:COST:1970:194)
Massima numero 5330
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
18/12/1970; Decisione del
18/12/1970
Deposito del 28/12/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 194/70 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GIUDICE A QUO - SINDACATO DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - LIMITI - CASI DI MANIFESTA IRRILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 194/70 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GIUDICE A QUO - SINDACATO DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - LIMITI - CASI DI MANIFESTA IRRILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Il giudizio di rilevanza, per il quale e' esclusivamente competente il giudice a quo, e' suscettibile di sindacato da parte della Corte costituzionale solo nel caso di omessa o insufficiente motivazione: pertanto, ove tale giudizio appaia prima facie errato, e quindi inconsistente, la relativa questione di legittimita' costituzionale deve essere dichiarata inammissibile perche' manifestamente irrilevante.
Il giudizio di rilevanza, per il quale e' esclusivamente competente il giudice a quo, e' suscettibile di sindacato da parte della Corte costituzionale solo nel caso di omessa o insufficiente motivazione: pertanto, ove tale giudizio appaia prima facie errato, e quindi inconsistente, la relativa questione di legittimita' costituzionale deve essere dichiarata inammissibile perche' manifestamente irrilevante.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte