Sentenza 194/1970 (ECLI:IT:COST:1970:194)
Massima numero 5331
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
18/12/1970; Decisione del
18/12/1970
Deposito del 28/12/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 194/70 C. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - GARANZIE DELLA FUNZIONE GIUDIZIARIA - ATTINENZA ALLO STATO GIURIDICO DEL GIUDICE COME PERSONA INVESTITA DI TALE FUNZIONE - INTERFERENZA NELLA REGOLARE COSTITUZIONE DELL'ORGANO PREPOSTO ALLA FUNZIONE IN UN DETERMINATO PROCESSO - ESCLUSIONE - R.D. 30 GENNAIO 1941, N. 12, ARTT. 132-136, E R.D.L. 31 MAGGIO 1946, N. 511, ART. 2, PRIMO COMMA - INAMOVIBILITA' GARANTITA AI SOLI MAGISTRATI DI GRADO NON SUPERIORE A GIUDICE - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 106 E 107 DELLA COSTITUZIONE - MANIFESTA IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 194/70 C. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - GARANZIE DELLA FUNZIONE GIUDIZIARIA - ATTINENZA ALLO STATO GIURIDICO DEL GIUDICE COME PERSONA INVESTITA DI TALE FUNZIONE - INTERFERENZA NELLA REGOLARE COSTITUZIONE DELL'ORGANO PREPOSTO ALLA FUNZIONE IN UN DETERMINATO PROCESSO - ESCLUSIONE - R.D. 30 GENNAIO 1941, N. 12, ARTT. 132-136, E R.D.L. 31 MAGGIO 1946, N. 511, ART. 2, PRIMO COMMA - INAMOVIBILITA' GARANTITA AI SOLI MAGISTRATI DI GRADO NON SUPERIORE A GIUDICE - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 106 E 107 DELLA COSTITUZIONE - MANIFESTA IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Sono inammissibili, per manifesta irrilevanza, le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 2, comma primo, del R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511, e 132 a 136 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, sull'ordinamento giudiziario, (che conferiscono la garanzia della inamovibilita' ai soli magistrati di grado non inferiore a giudice), con riferimento agli artt. 107 e 106 della Costituzione (i quali rispettivamente stabiliscono che i magistrati sono inamovibili e che le nomine dei magistrati stessi hanno luogo per concorso). Invero, le guarentigie che costituzionalmente tutelano la funzione giudiziaria attengono allo stato giuridico del giudice come persona investita di tale funzione, ma non interferiscono in alcun modo nella regolare costituzione dell'organo preposto alla funzione in un determinato processo, onde appare prima facie che le questioni prospettate non avrebbero alcuna influenza sulla decisione del giudice a quo.
Sono inammissibili, per manifesta irrilevanza, le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 2, comma primo, del R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511, e 132 a 136 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, sull'ordinamento giudiziario, (che conferiscono la garanzia della inamovibilita' ai soli magistrati di grado non inferiore a giudice), con riferimento agli artt. 107 e 106 della Costituzione (i quali rispettivamente stabiliscono che i magistrati sono inamovibili e che le nomine dei magistrati stessi hanno luogo per concorso). Invero, le guarentigie che costituzionalmente tutelano la funzione giudiziaria attengono allo stato giuridico del giudice come persona investita di tale funzione, ma non interferiscono in alcun modo nella regolare costituzione dell'organo preposto alla funzione in un determinato processo, onde appare prima facie che le questioni prospettate non avrebbero alcuna influenza sulla decisione del giudice a quo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 106
Costituzione
art. 107
Altri parametri e norme interposte