Sentenza 194/1970 (ECLI:IT:COST:1970:194)
Massima numero 5332
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  18/12/1970;  Decisione del  18/12/1970
Deposito del 28/12/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5329  5330  5331  5333


Titolo
SENT. 194/70 D. LAVORO - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604, ART. 8, PRIMO COMMA - DIRITTO DI RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - LIMITAZIONE AI CASI DI GIUSTA CAUSA E DI GIUSTIFICATO MOTIVO - INDENNITA' A FAVORE DEL LAVORATORE SOSTITUTIVA DELLA MANCATA RIASSUNZIONE - COSTITUISCE INIZIALE E PARZIALE ATTUAZIONE DI PRINCIPI COSTITUZIONALI SECONDO LE VALUTAZIONI DISCREZIONALI DEL LEGISLATORE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, PRIMO COMMA, 35 E 41, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma primo, della legge 15 luglio 1966, n. 604, sui licenziamenti individuali, con riferimento agli artt. 3, 4, comma primo, 35 e 41, comma secondo, della Costituzione. La norma impugnata, che ha limitato il diritto di recesso del datore di lavoro (prima illimitato ai sensi dell'art. 2118 del codice civile) ai casi di giusta causa e di giustificato motivo, e sancito, in mancanza di riassunzione del lavoratore, il pagamento in suo favore di una indennita', costituisce attuazione, sia pure iniziale e non completa, dei principi costituzionali che esprimono l'esigenza di un contenimento della liberta' di recesso del datore di lavoro e dell'ampliamento della tutela del lavoratore, in ordine alla conservazione del posto di lavoro. E poiche' l'attuazione di questi principi resta affidata alla discrezionalita' del legislatore ordinario, per quanto attiene alla scelta dei modi e dei tempi, in rapporto ovviamente alla situazione economica generale, e' evidente che l'attuazione iniziale di tali principi, per altro gia' superata dalla piu' efficace tutela del lavoratore stabilita dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non puo' essere considerata, per cio' solo, costituzionalmente illegittima. Cfr.: sent. n. 45 del 1965.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4  co. 1

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 41  co. 2

Altri parametri e norme interposte