Sentenza 194/1970 (ECLI:IT:COST:1970:194)
Massima numero 5333
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  18/12/1970;  Decisione del  18/12/1970
Deposito del 28/12/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5329  5330  5331  5332


Titolo
SENT. 194/70 E. LAVORO - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604, ART. 8, PRIMO COMMA - LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DI RIASSUMERE IL LAVORATORE O DI VERSARGLI UNA INDENNITA' SOSTITUTIVA - INTERPRETAZIONE DELLA DISPOSIZIONE IN SENSO CONFORME ALLA COSTITUZIONE.

Testo
La norma contenuta nell'art. 8, comma primo, legge 15 luglio 1966 n. 604, la quale dispone che in caso di licenziamento ingiustificato il datore di lavoro e' tenuto a riassumere il lavoratore o, in mancanza, a risarcirgli il danno, versandogli una indennita', deve interpretarsi, perche' essa possa ritenersi conforme ai principi costituzionali, nel senso che il pagamento della indennita', qualora il rapporto non si ripristini, sia sempre dovuto e lo sia per il solo fatto del mancato ripristino di esso, senza che a nulla rilevi quale sia il soggetto e quale la ragione per cui cio' abbia a verificarsi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte