Sentenza 199/1970 (ECLI:IT:COST:1970:199)
Massima numero 5338
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  18/12/1970;  Decisione del  18/12/1970
Deposito del 28/12/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 199/70. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI REGISTRO - R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3269, ART. 98 - PAGAMENTO DEL DEBITO D'IMPOSTA PER CONTO DELLE PARTI OBBLIGATE - SURROGAZIONE NELLE RAGIONI, NELLE AZIONI E NEI PRIVILEGI ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - PROCEDIMENTO DELL'ORDINE DI PAGAMENTO - NON VIOLA IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il procedimento di cui all'art. 98 della legge sul registro riguarda, non colui che e' coobbligato per la prestazione tributaria, ma chi ne e' responsabile, mentre l'art. 1203, n. 3, del codice civile non distingue fra chi e' tenuto con altri e chi e' tenuto per altri. La norma denunciata ha voluto accordare solo al secondo il procedimento privilegiato dell'ordine di pagamento, in considerazione del fatto che egli, pur essendo estraneo al debito d'imposta, lo ha soddisfatto ed ha cosi' permesso il sollecito appagamento dell'interesse dello Stato alla riscossione dei tributi, altra volta qualificato dalla Corte di rilevanza costituzionale. Questo procedimento, pero', non contiene alcuna limitazione al diritto di difesa perche' i principi generali del diritto processuale non permettono di chiudere in se' i procedimenti iniziatisi sine causae cognitione. I quali non tolgono alla parte il diritto di provocare, nelle forme ordinarie, una contestazione della pretesa fatta valere contro di lei nelle forme sommarie: la norma impugnata non deroga a queste regole.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte