Sentenza 200/1970 (ECLI:IT:COST:1970:200)
Massima numero 5339
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
18/12/1970; Decisione del
18/12/1970
Deposito del 28/12/1970; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 200/70. AGRICOLTURA - DIVIETO DI ABBATTIMENTO DI PIANTE DI OLIVO - D.LG.LGT. 27 LUGLIO 1945, N. 475, ART. 4 - FISSAZIONE DELLA PENA DELL'AMMENDA SULLA BASE DEL VALORE DELLE PIANTE STABILITO DALL'ISPETTORATO DELL'AGRICOLTURA - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DELL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA VINCOLANTE PER IL GIUDICE - ESCLUSIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 102 E 24 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. GIURISDIZIONE - ESERCIZIO - APPREZZAMENTI TECNICI FATTI DA ORGANI AUSILIARI DELLA GIUSTIZIA - NON VINCOLANO NE' LIMITANO I POTERI DEL GIUDICE.
SENT. 200/70. AGRICOLTURA - DIVIETO DI ABBATTIMENTO DI PIANTE DI OLIVO - D.LG.LGT. 27 LUGLIO 1945, N. 475, ART. 4 - FISSAZIONE DELLA PENA DELL'AMMENDA SULLA BASE DEL VALORE DELLE PIANTE STABILITO DALL'ISPETTORATO DELL'AGRICOLTURA - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DELL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA VINCOLANTE PER IL GIUDICE - ESCLUSIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 102 E 24 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. GIURISDIZIONE - ESERCIZIO - APPREZZAMENTI TECNICI FATTI DA ORGANI AUSILIARI DELLA GIUSTIZIA - NON VINCOLANO NE' LIMITANO I POTERI DEL GIUDICE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 24 e 102 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 del D.L.L. 27 luglio 1945, n. 475, secondo il quale, chiunque abbatte alberi di olivo senza averne ottenuta l'autorizzazione del prefetto e' punito con l'ammenda uguale al decuplo del valore delle piante abbattute, da stabilirsi dall'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura, senza possibilita' di intervento dell'imputato durante il procedimento di accertamento di tale valore. E cio' perche': a) le garanzie della difesa (vedasi sentenza n. 86 del 1968 e n. 149 del 1969) non riguardano le indagini che il codice di procedura penale prevede nell'art. 219 per l'accertamento dei fatti e per la ricerca degli indizi, quali quelle demandate nella specie agli ispettorati provinciali dell'Agricoltura; b) nel corso del processo penale al quale i risultati di dette indagini possono dar luogo, non vi e' alcuna limitazione dei diritti della difesa, sussistendo liberta' di critica e potere del giudice di dissentire dalle conclusioni dell'organo amministrativo. E poi perche': a) l'art. 102 della Costituzione vuole soltanto proclamare il principio della unita' della giurisdizione; b) la riserva di giurisdizione di cui all'articolo 101 Cost. non e' compromessa nel caso in cui nel processo intervengano altri organi per fornire elementi tecnici, essendo questi sempre sottoposti al vaglio del giudice.
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 24 e 102 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 del D.L.L. 27 luglio 1945, n. 475, secondo il quale, chiunque abbatte alberi di olivo senza averne ottenuta l'autorizzazione del prefetto e' punito con l'ammenda uguale al decuplo del valore delle piante abbattute, da stabilirsi dall'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura, senza possibilita' di intervento dell'imputato durante il procedimento di accertamento di tale valore. E cio' perche': a) le garanzie della difesa (vedasi sentenza n. 86 del 1968 e n. 149 del 1969) non riguardano le indagini che il codice di procedura penale prevede nell'art. 219 per l'accertamento dei fatti e per la ricerca degli indizi, quali quelle demandate nella specie agli ispettorati provinciali dell'Agricoltura; b) nel corso del processo penale al quale i risultati di dette indagini possono dar luogo, non vi e' alcuna limitazione dei diritti della difesa, sussistendo liberta' di critica e potere del giudice di dissentire dalle conclusioni dell'organo amministrativo. E poi perche': a) l'art. 102 della Costituzione vuole soltanto proclamare il principio della unita' della giurisdizione; b) la riserva di giurisdizione di cui all'articolo 101 Cost. non e' compromessa nel caso in cui nel processo intervengano altri organi per fornire elementi tecnici, essendo questi sempre sottoposti al vaglio del giudice.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 102
Altri parametri e norme interposte