Sentenza 201/1970 (ECLI:IT:COST:1970:201)
Massima numero 5340
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  18/12/1970;  Decisione del  18/12/1970
Deposito del 28/12/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5341  5342


Titolo
SENT. 201/70 A. IMPOSTE E TASSE - SOGGETTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO - LEGGE 5 GENNAIO 1956, N. 1, ART. 8, ULTIMA PARTE, E D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 109, LETT. C - NON DETRAIBILITA' DI DETERMINATE SPESE NON RISULTANTI DA APPOSITA REGISTRAZIONE CRONOLOGICA - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO A SECONDA CHE I SOGGETTI INTERESSATI ABBIANO O MENO TENUTA LA REGISTRAZIONE PRESCRITTA - INSUSSISTENZA - IDENTITA' DI POSIZIONE RISPETTO ALLA PRESCRIZIONE NORMATIVA E DI EFFETTI PER I DESTINATARI CHE OSSERVINO IL PRECETTO DELLA NORMA - NON INVOCABILITA' DELLA PARITA' DI TRATTAMENTO DA PARTE DEI SOGGETTI INOSSERVANTI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 8, ultima parte, della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e 109, lett. c, del T.U. delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevata sul rilievo che le norme in essi contenute, relative alla non detraibilita' dal reddito dei soggetti tassabili in base a bilancio di determinate spese non risultanti da apposita registrazione cronologica, violerebbero il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione dando luogo ad una disparita' di trattamento fiscale tra i soggetti in questione a seconda che essi abbiano o meno tenuto la registrazione prescritta. Non sussiste infatti identita' di situazioni tra il soggetto tassabile in base al bilancio che per conseguire l'effetto della detrazione ottemperi alla prescrizione della norma tenendo la registrazione cronologica e soggetto tassabile in base al bilancio al quale la deduzione delle spese viene negata per non avere osservato l'adempimento richiesto. Tutti i soggetti tassabili in base al bilancio si trovano in posizione identica rispetto alla prescrizione normativa che subordina la deducibilita' delle spese alla condizione che esse siano cronologicamente registrate nei modi e con le indicazioni richieste essendo a tutti riconosciuto eguale diritto alla detraibilita' dal reddito delle somme pagate a terzi. Vi e' pertanto identita' di effetti per tutti i destinatari che osservino il precetto della norma e non possono, per contro, invocare identico trattamento, proprio in virtu' del principio di eguaglianza, coloro i quali tale precetto non intendano osservare.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte