Sentenza 201/1970 (ECLI:IT:COST:1970:201)
Massima numero 5342
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
18/12/1970; Decisione del
18/12/1970
Deposito del 28/12/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 201/70 C. IMPOSTE E TASSE - SOGGETTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO - TENUTA DI REGISTRAZIONI CRONOLOGICHE DELLE SPESE DEDUCIBILI DAL REDDITO - FINALITA' DELL'ADEMPIMENTO - TUTELA DELL'INTERESSE PUBBLICO ALLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - LEGGE 5 GENNAIO 1956, N. 1, ART. 8, ULTIMA PARTE, E D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 109, LETT. C - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 201/70 C. IMPOSTE E TASSE - SOGGETTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO - TENUTA DI REGISTRAZIONI CRONOLOGICHE DELLE SPESE DEDUCIBILI DAL REDDITO - FINALITA' DELL'ADEMPIMENTO - TUTELA DELL'INTERESSE PUBBLICO ALLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - LEGGE 5 GENNAIO 1956, N. 1, ART. 8, ULTIMA PARTE, E D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 109, LETT. C - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La regolare tenuta di apposite registrazioni cronologiche delle spese deducibili dal reddito dei soggetti tassabili in base al bilancio, ai sensi degli artt. 8, ultima parte, della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e 109, lett. c, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, e' adempimento di facile attuazione per le societa' ed enti tassabili in base al bilancio ed in pari tempo di notevole interesse per gli uffici finanziari i quali vengono posti in condizione di rilevare agevolmente, con rapidita' e precisione, dalle predette registrazioni, i nominativi dei soggetti, estranei all'impresa, ai quali sono stati a qualsiasi titolo corrisposti dei compensi, il loro domicilio fiscale ed i singoli importi agli stessi pagati. Scopo della norma non e' soltanto quello di dare alla finanza la dimostrazione di spese che, essendo state sostenute per la produzione di un reddito, debbono dedursi dal medesimo, ma di consentire altresi' l'esatta individuazione e conseguente tassazione dei soggetti a favore dei quali sono state erogate le somme chieste in detrazione. La norma, quindi, tendendo a impedire possibili evasioni fiscali, appare direttamente giustificata dalla esigenza di tutelare l'interesse pubblico alla riscossione dei tributi.
La regolare tenuta di apposite registrazioni cronologiche delle spese deducibili dal reddito dei soggetti tassabili in base al bilancio, ai sensi degli artt. 8, ultima parte, della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e 109, lett. c, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, e' adempimento di facile attuazione per le societa' ed enti tassabili in base al bilancio ed in pari tempo di notevole interesse per gli uffici finanziari i quali vengono posti in condizione di rilevare agevolmente, con rapidita' e precisione, dalle predette registrazioni, i nominativi dei soggetti, estranei all'impresa, ai quali sono stati a qualsiasi titolo corrisposti dei compensi, il loro domicilio fiscale ed i singoli importi agli stessi pagati. Scopo della norma non e' soltanto quello di dare alla finanza la dimostrazione di spese che, essendo state sostenute per la produzione di un reddito, debbono dedursi dal medesimo, ma di consentire altresi' l'esatta individuazione e conseguente tassazione dei soggetti a favore dei quali sono state erogate le somme chieste in detrazione. La norma, quindi, tendendo a impedire possibili evasioni fiscali, appare direttamente giustificata dalla esigenza di tutelare l'interesse pubblico alla riscossione dei tributi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte