Sentenza 103/2020 (ECLI:IT:COST:2020:103)
Massima numero 43434
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  22/04/2020;  Decisione del  22/04/2020
Deposito del 29/05/2020; Pubblicazione in G. U. 03/06/2020
Massime associate alla pronuncia:  43428  43429  43430  43431  43432  43433  43435


Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Sussistenza, in base alla corretta premessa ermeneutica del rimettente - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 45 della legge prov. Bolzano n. 10 del 2018. La norma censurata manifesta - tramite il richiamo all'art. 164, comma 1, secondo periodo, cod. contratti pubblici - l'inequivoca volontà del legislatore provinciale di non subordinare a procedura a evidenza pubblica il provvedimento di concessione o di rinnovo oggetto del giudizio a quo. La dichiarazione di illegittimità costituzionale consentirebbe al rimettente di valutare se, alla luce del complessivo quadro normativo in vigore al momento del rinnovo della concessione di cui è causa, la necessità di una gara - pur non espressamente prevista dalla preesistente legge prov. Bolzano n. 1 del 2006, sulla cui base è stato rilasciato il provvedimento impugnato - potesse comunque desumersi da altre norme in vigore, tra cui lo stesso codice dei contratti pubblici. Ciò è sufficiente ai fini della rilevanza delle questioni prospettate.

Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Bolzano  11/07/2018  n. 10  art. 45  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  18/04/2016  n. 50  art. 164    co. 1  secondo periodo