Sentenza 103/2020 (ECLI:IT:COST:2020:103)
Massima numero 43434
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
22/04/2020; Decisione del
22/04/2020
Deposito del 29/05/2020; Pubblicazione in G. U. 03/06/2020
Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Sussistenza, in base alla corretta premessa ermeneutica del rimettente - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Rilevanza della questione incidentale - Sussistenza, in base alla corretta premessa ermeneutica del rimettente - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 45 della legge prov. Bolzano n. 10 del 2018. La norma censurata manifesta - tramite il richiamo all'art. 164, comma 1, secondo periodo, cod. contratti pubblici - l'inequivoca volontà del legislatore provinciale di non subordinare a procedura a evidenza pubblica il provvedimento di concessione o di rinnovo oggetto del giudizio a quo. La dichiarazione di illegittimità costituzionale consentirebbe al rimettente di valutare se, alla luce del complessivo quadro normativo in vigore al momento del rinnovo della concessione di cui è causa, la necessità di una gara - pur non espressamente prevista dalla preesistente legge prov. Bolzano n. 1 del 2006, sulla cui base è stato rilasciato il provvedimento impugnato - potesse comunque desumersi da altre norme in vigore, tra cui lo stesso codice dei contratti pubblici. Ciò è sufficiente ai fini della rilevanza delle questioni prospettate.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 45 della legge prov. Bolzano n. 10 del 2018. La norma censurata manifesta - tramite il richiamo all'art. 164, comma 1, secondo periodo, cod. contratti pubblici - l'inequivoca volontà del legislatore provinciale di non subordinare a procedura a evidenza pubblica il provvedimento di concessione o di rinnovo oggetto del giudizio a quo. La dichiarazione di illegittimità costituzionale consentirebbe al rimettente di valutare se, alla luce del complessivo quadro normativo in vigore al momento del rinnovo della concessione di cui è causa, la necessità di una gara - pur non espressamente prevista dalla preesistente legge prov. Bolzano n. 1 del 2006, sulla cui base è stato rilasciato il provvedimento impugnato - potesse comunque desumersi da altre norme in vigore, tra cui lo stesso codice dei contratti pubblici. Ciò è sufficiente ai fini della rilevanza delle questioni prospettate.
Atti oggetto del giudizio
legge della Provincia autonoma di Bolzano
11/07/2018
n. 10
art. 45
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 18/04/2016
n. 50
art. 164
co. 1 secondo periodo