Sentenza 202/1970 (ECLI:IT:COST:1970:202)
Massima numero 5343
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  18/12/1970;  Decisione del  18/12/1970
Deposito del 28/12/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 202/70. PROCEDIMENTI CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - FINALITA' - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 189 - DELIBERAZIONE SULLA PROPOSTA DEL DEBITORE DI AMMISSIONE AL BENEFICIO - ESCLUSIONE DEI CREDITORI AVENTI DIRITTO DI PRELAZIONE - PARTECIPAZIONE DEI SOLI CREDITORI CHIROGRAFARI - GIUSTIFICAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'istituto dell'amministrazione controllata e' stato introdotto nella disciplina dei procedimenti concorsuali, stabilita col R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare) perche' costituisse strumento volto, in momenti di improvvise e vaste fluttuazioni economiche, a portare rimedio a temporanee crisi delle imprese. Crisi tali da rendere impossibile l'immediato ed integrale soddisfacimento delle obbligazioni, per riflesso di avvenimenti generali piu' forti di ogni individuale volonta', senza che, tuttavia, si potesse delineare uno stato di insolvenza e di incapacita' obiettiva dell'impresa a riacquistare il normale equilibrio patrimoniale. La disciplina dell'istituto, ed in particolare quella dettata dall'art. 189 del predetto decreto, in materia di approvazione della proposta del debitore di ammissione all'amministrazione controllata, risulta informata all'intento di lasciare il piu' largo campo all'iniziativa degli interessati e alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice. In riferimento ai motivi che ne hanno determinato l'adozione, quindi, la norma dell'art. 189, terzo comma legge fallimentare, concernente l'esclusione dei creditori aventi diritto di prelazione dalla deliberazione sulla proposta di ammissione all'amministrazione controllata, ma pur in vario modo tutelati dall'ordinamento, risponde razionalmente alla diversita' di situazione nelle quali essi versano in confronto dei creditori chirografari e non e' in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. I creditori chirografari, infatti, non essendo assistiti da diritti di garanzia che assicurino in via prioritaria l'adempimento delle obbligazioni anche in sede di esecuzione concorsuale, fondano sull'utile svolgimento dell'amministrazione controllata dell'impresa e dei beni dell'imprenditore l'aspettativa di soddisfacimento del credito, in misura integrale o comunque maggiore di quella che potrebbe altrimenti risultare da una esecuzione immediata. Sul voto dei creditori con prelazione, ove questi fossero stati chiamati a deliberare insieme con i chirografari, avrebbe potuto essere determinante il presumibile interesse ad una esatta ed immediata esecuzione della prestazione che avrebbe potuto impedire il risanamento patrimoniale dell'impresa eludendo le accennate finalita' dell'istituto.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte