Sentenza 203/1970 (ECLI:IT:COST:1970:203)
Massima numero 5344
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  18/12/1970;  Decisione del  18/12/1970
Deposito del 28/12/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 203/70. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 211 (IN RELAZIONE ALL'ART. 2759 DEL CODICE CIVILE) - CREDITI DELLO STATO PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE - PRIVILEGIO SOPRA I BENI MOBILI RINVENUTI NEL LOCALE ADIBITO ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTE O PROFESSIONE O AD ABITAZIONE DEL CONTRIBUENTE - GIUSTIFICAZIONE - NON VIOLA L'ART. 42, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il privilegio di cui godono i crediti dello Stato per imposta di ricchezza mobile a mente dell'art. 211, secondo comma, del t.u. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 28 gennaio 1958, n. 645, sopra i beni mobili rinvenuti nel locale adibito all'esercizio di commercio, industria, arte o professione o ad abitazione del contribuente, anche se appartenenti a persona diversa dal debitore, inquadrato nel sistema delle garanzie patrimoniali dell'obbligazione tributaria, giustificato da ragioni di interesse generale e fondato sul potere del legislatore di determinare i modi di acquisto e di godimento ed i limiti del diritto di proprieta', non contrasta con l'art. 42, secondo comma, della Costituzione. Cfr.: sent. n. 4/1960; n. 42 e 93/1964.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42  co. 2

Altri parametri e norme interposte